venerdì 17 febbraio 2017

L'ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Dopo il pensionamento avvenuto nel 2009  dell' unico addetto al cimitero la Giunta decise l'esternalizzazione del servizio e con determinazione n. 3 del 14 gennaio 2009 fu affidato ad una impresa di Sabaudia.  
In data 1° marzo 2010  è stata  pubblicata all'albo  pretorio la  determinazione del dirigente del   Settore  Lavori pubblici n. 19 del 20 gennaio 2010, con la  quale, a seguito di una gara   veniva  affidato il servizio di custodia cimiteriale e di tumulazione delle salme  dal 15 gennaio al 14 luglio 2010  sempre alla medesima impresa.  Nel 2013 risulta che sia stata effettuata una nuova gara, aggiudicata con determinazione n. 70/2013, poi con determinazione n. 25 del 18 febbraio 2016 con cui è  stato nuovamente affidato per un anno il servizio alla stessa società.
Ieri all'albo pretorio è stata pubblicata  la determinazione n. 13 del 16 febbraio 2017 (reg. Gen. n. 208 del 17 febbraio), con cui si dispone l' "estensione" per quattro mesi del precedente contratto al fine di assicurare il servizio nelle more dell'espletamento delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.
Come per altri casi la scadenza del contratto era nota e si sarebbe potuto e dovuto predisporre quanto necessario per tempo, proprio per evitare la proroga.
E' appena il caso di rilevare che con il termine estensione del contratto di norma viene fatto riferimento a fattispecie diverse che si sostanziano in un’appendice del contratto originario; ci si riferisce a quei casi in cui, durante l’esecuzione del contratto, l’amministrazione committente impone all'appaltatore di aumentare la quantità della prestazione, mantenendo immutate tutte le restanti condizioni economiche ed esecutive già pattuite e fissate nel contratto in vigore. Dunque, vanno annoverate fra i casi di estensione “propria” tutte le estensioni che non danno luogo ad un nuovo contratto, bensì mantengono il contratto attuale, previa modifica di aspetti preminentemente quantitativi.
Nel caso in oggetto più che un aumento della quantità delle prestazioni c'è un aumento della durata dello stesso il che è una cosa differente.
Il riferimento infine al comma 11 dell'art. 36 del Codice degli appalti contenuto nella determinazione appare erroneo in quanto l'articolo in questione è composto di soli 9 commi.
Sarebbe ora che il comune provvedesse a re-internalizzare il servizio.

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