L’Art. 32 della Costituzione italiana rappresenta una disposizione costituzionale all’avanguardia, solo di recente inserita in altre costituzioni europee. Si tratta di una visione forte del costituente che attribuisce il fine primario della tutela della salute alla Repubblica, in una concezione di stato sociale di diritto. L’Art. 32 definisce la tutela della salute come diritto fondamentale (e dopo i principi fondamentali della prima parte della Costituzione, questo è il solo “diritto fondamentale”) di ogni “individuo”, italiano o straniero, con regolare permesso di soggiorno (PdS) o temporaneamente privo di una titolarità.
È in questa cornice costituzionale che dal 1995 l’Italia ha scelto “politiche sanitarie inclusive” in un’ottica di tutela sanitaria senza esclusioni che prevede, quindi, anche la tutela e il diritto alla salute per le persone straniere presenti nel territorio nazionale.
È in questa cornice costituzionale che dal 1995 l’Italia ha scelto “politiche sanitarie inclusive” in un’ottica di tutela sanitaria senza esclusioni che prevede, quindi, anche la tutela e il diritto alla salute per le persone straniere presenti nel territorio nazionale.
I titolari di permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale e tutti coloro che hanno avuto il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria o la protezione umanitaria hanno diritto all’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
L’iscrizione è valida anche per i familiari a carico regolarmente soggiornanti.
Per i richiedenti protezione internazionale la durata dell’iscrizione è annuale (12 mesi), rinnovabile di ulteriori 12 mesi, estesa anche ai ricorrenti, fino alla definizione della pratica avviata dal richiedente protezione internazionale, indipendentemente dalla scadenza del documento (cedolino, modulo C3, attestato nominativo, eventuale permesso di soggiorno, ricorso cartaceo). Coloro che sono in attesa di verbalizzare presso la Questura/Polizia di Frontiera la richiesta di protezione, pur avendo diritto all’iscrizione al SSN, in attesa di avere il Codice Fiscale, sono assistibili attraverso il rilascio del codice STP (Straniero Temporaneamente Presente), con diritto ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
Nel momento in cui il richiedente ottiene un Codice Fiscale, provvisorio numerico (11 caratteri) o, appena possibile, definitivo alfanumerico (16 caratteri), deve essere iscritto al SSN con l’attribuzione del Medico di Medicina Generale (MMG) o Pediatra di Libera Scelta (PLS). Dove è presente un’elevata concentrazione di richiedenti asilo, il MMG può svolgere parte della sua attività anche nella struttura d’accoglienza, se ci sono le condizioni per poterlo fare
I richiedenti protezione internazionale iscritti al SSN hanno diritto all’esenzione dal pagamento del ticket, attraverso l’attribuzione del codice regionale di esenzione E06, per un periodo di sei mesi dall’iscrizione al SSN, non rinnovabile.
La deliberazione della Giunta regionale del Lazio con tutta la normativa è la n. 590/2018
La deliberazione della Giunta regionale del Lazio con tutta la normativa è la n. 590/2018
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