Con una ordinanza in data 11 gennaio 2018, n. 533, la Corte di cassazione, Sezione VI, ha stabilito tra l'altro quanto segue:
"che la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del codice della strada «nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura»; che, pertanto, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, come avvenuto nella specie, il giudice è tenuto ad accertare se l'apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura".
Una Ordinanza molto utile per tutti gli automobilisti.
CASSAZIONE SEZ. VI ORDINANZA 533/2018
CASSAZIONE SEZ. VI ORDINANZA 533/2018
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