giovedì 25 gennaio 2018

L'EMERGENZA RIFIUTI DEL LAZIO, DELLA PROVINCIA DI LATINA E DEL COMUNE DI SABAUDIA

Con determinazione n. 2 in data 24 gennaio (reg. gen. 50/2018) il responsabile del Settore IX del Comune di Sabaudia ha provveduto all'affidamento temporaneo urgente del conferimento di frazione biodegradabile da mense e scuole dei rifiuti urbani all' impresa  Ge.S.I.A. di Pastorano (CE). ad un costo di €/t 170,00 oltre 10% IVA, cui andranno aggiunti i maggiori costi per il trasporto (sono oltre 150 km) corrisposti alla ditta Sangalli (alla quale è stato ulteriormente prorogato l'affidamento nelle more dell'espletamento della gara).   
Desidero ricordare che nel Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/2006) la raccolta differenziata è pratica dovuta dai Comuni.
Il provvedimento è stato adottato invocando l'urgenza, non è attestata la congruità del costo e non è noto se siano stati svolti gli accertamenti del caso.
Il 5° comma dell'art. 181 del predetto T.U. stabilisce che  Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero e' sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero.
Ai sensi dell’art. 196 del Codice ambientale, sono di competenza delle Regioni:
  • la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento, sentiti le Province, i Comuni e le Autorità d’Ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all’art. 199 del Codice Ambientale;
  • la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;
  • l’elaborazione, l’approvazione e l’aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;
  • la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali, degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
  • la promozione della gestione integrata dei rifiuti;
  • la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati dallo Stato;
  • la definizione dei criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche stabilite dallo Stato, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.
La normativa regionale (LR 27/98, Art.6 comma 1 lettera a) affida ai comuni la competenza di “assicurare la raccolta differenziata” nell’ambito dell’attività di gestione dei rifiuti urbani, prevedendo inoltre (Art.13) l’attivazione di poteri sostitutivi da parte della Giunta Regionale “nel caso di mancato esercizio delle funzioni delegate ovvero di esercizio in violazione delle leggi, degli indirizzi e delle direttive regionali”. 
Alle Province, l’art. 197 attribuisce competenze per le funzioni amministrative concernenti la programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e in particolare:
  • l’individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all’art. 20, co. 2 del D.Lgs. 267/00 (cd. TUEL - Testo Unico degli Enti Locali), ove già adottato, e delle previsioni di cui al Piano regionale, nonché sentiti l’Autorità d’Ambito e i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
I Comuni, a norma dell’art. 198, devono concorrere, all’interno delle attività svolte a livello degli Ambiti Territoriali Ottimali, alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
Infine l'art. 222 del Codice dell'ambiente recita: "La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata .... In particolare: 
a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito territoriale ottimale, tenuto conto del contesto geografico; 
b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonchè il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.
Emergono con chiarezza i ritardi della regione Lazio e dell'amministrazione  provinciale di Latina che hanno lasciato la localizzazione degli impianti di trasformazione all'iniziativa privata.
Mi auguro che la prossima Giunta regionale possa approvare il nuovo Piano rifiuti prevedendo una armonica e adeguata collocazione degli impianti per il riciclo della differenziata in modo da non essere costretti a portare fuori regione o fuori provincia i nostri rifiuti.

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