Con acute riflessioni il Collegio ha ritenuto che "...al di là del nomen iuris utilizzato dalla norma (autorizzazione), la disciplina relativa al subingresso nella concessione demaniale marittima delinei un istituto sui generis, contemporaneamente diverso dal rilascio della concessione (artt. 36 e ss. Cod. nav.), ma anche dalla mera autorizzazione. Si tratta infatti della sostituzione di un soggetto nell’ambito di un rapporto concessorio preesistente (del quale permangono le condizioni e scadenze), e dunque di una novazione soggettiva, che necessariamente partecipa della natura della concessionedemaniale, configurando una sorta di fenomeno derivativo, rispetto al quale non opera il silenzio assenso, occorrendo invece un provvedimento espresso. Tale soluzione trova poi indiretta conferma, sul piano sistematico, nella disposizione dell’art. 30 del reg. nav. mar., il cui terzo comma stabilisce che «qualora l’amministrazione, in caso di vendita o di esecuzione forzata, non intenda autorizzare il subingresso dell’acquirente o dell’aggiudicatario nella concessione, si applicano in caso di vendita le disposizioni sulla decadenza e in caso di esecuzione forzata le disposizioni sulla revoca»; in particolare, la previsione di una revoca (dell’originaria concessione) sembra escludere che il subingresso si fondi su di un mero provvedimento di rimozione di un limite ad un diritto preesistente.
Un non dissimile ordine di argomenti è stato seguito da questa Sezione nel precedente di cui alla sentenza 16 febbraio 2017, n. 688, che ha posto in evidenza come «il potere autorizzatorio previsto dall’art. 46 in esame va[da] poi correlato con l’immanente potestà dell’autorità concedente di verificare la conformità dell’uso privato riservato rispetto al preminente interesse pubblico correlato al bene demaniale ex art. 36 del medesimo codice e, in caso di domande concorrenti ai sensi del successivo art. 37, di comparare le proposte alternative di uso del bene al fine di verificare quale sia quella in grado di offrire “maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione”».
Nei termini esposti, l’appello principale va dunque accolto, dovendosi per l’effetto, in riforma della sentenza di prime cure, respingere la domanda intesa all’accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso.
Peraltro, per le ragioni esposte al precedente punto 2.2., merita di essere accolto anche l’appello incidentale della Bagni San Michele s.r.l. che ha censurato la pronuncia di inammissibilità della domanda di primo grado finalizzata all’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Rapallo sull’istanza di voltura della concessione demaniale relativa allo stabilimento balneare Stella Beach.
Come supra rilevato, è ravvisabile il comportamento inadempitivo dell’obbligo di provvedere sull’istanza del 23 dicembre 2015, le richieste istruttorie essendo state inoltrate dall’Amministrazione tardivamente, e cioè oltre il termine comminatorio previsto dalla legge.
Deve pertanto essere dichiarato, una volta esclusa l’operatività del silenzio assenso, l’obbligo del Comune di Rapallo di provvedere sull’istanza di voltura, melius di autorizzazione al subingresso nella concessione demaniale marittima proposta dalla Bagni San Michele s.r.l. in data 23 dicembre 2015 con un provvedimento espresso nel termine di giorni trenta dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza.
Il corredo motivazionale sviluppato al punto sub 3 comporta anche l’accoglimento parziale dell’appello proposto dal sig. Parma, ed iscritto al n. 5723/2016 del R.G.
In conclusione, alla stregua di quanto esposto, in relazione al ricorso n. 5585/2016 del R.G., va accolto in parte, nei limiti di cui alla motivazione che precede, l’appello principale, ed analogamente va accolto l’appello incidentale; per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, va accolto il ricorso di primo grado, nei limiti dell’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione comunale di provvedere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, sull’istanza in data 23 dicembre 2015 della Bagni San Michele s.r.l.
Con riguardo, poi, al ricorso iscritto sub n. 5723/2016 del R.G., va analogamente, e dunque negli stessi limiti, accolto l’appello di Parma Domenico, con conseguente riforma della sentenza appellata, nel senso della reiezione della domanda di primo grado finalizzata all’accertamento dell’intervenuta maturazione del silenzio assenso.
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