L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in data 20 dicembre, ha emesso la sentenza n. 11 con la quale ha stabilito l’insufficienza del diploma magistrale al fine di ottenere l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti. In particolare l'Adunanza ha ritenuto che il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non costituisca titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’art. 1, comma 605, lett. c), l. 27 dicembre 2006, n. 296.
La rimessione della questione all'Adunanza plenaria risale alla ordinanza della VI sezione del Consiglio di Stato 29 gennaio 2016, n. 364.
Il Consiglio di Stato ha preso le mosse dalla ricostruzione dell’origine del contrasto di giurisprudenza, individuata nel parere della sez. II, n. 3813 emesso in data 11 settembre 2013 con cui era stata riconosciuta l’illegittimità del decreto ministeriale n. 62 del 2011, “nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l’anno 2001/2002 il diploma magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di Istituto e non nella II fascia”. Lo stesso parere, tuttavia, non aveva riconosciuto la possibilità di accesso dei docenti in questione nelle graduatorie ad esaurimento stante la preclusione normativa sussistente al riguardo, ovvero per non essere stata rappresentata in tempo utile la possibilità di inserimento degli stessi nelle graduatorie permanenti, con conseguente tardività dell’impugnativa.
In seguito, con decisione 16 aprile 2015, n. 1973, la sezione VI riconosceva il carattere abilitante del titolo di studio in questione, se conseguito prima dell’istituzione della laurea in scienza della formazione, in base all’art. 53 del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197, comma 1 del d. lgs n. 297 del 1994. Nella medesima direzione – ampliativa rispetto al parere della II Sezione 11 settembre 2013 – venivano accolti altri ricorsi (cfr. ad es. sez. VI, 21 luglio 2015, n. 3628, 27 luglio 2015, nn. 3673 e. 3675, 3 agosto 2015, n. 3788).
Rispetto a tale orientamento il Collegio rimettente evidenziava le ragioni di contrasto:
a) l’assenza di una base normativa per la riconosciuta riapertura delle graduatorie ad esaurimento;
b) la necessità di una seria ricognizione dell’esperienza maturata dai singoli interessati, di cui nel caso di specie non sono noti né l’attuale iscrizione nelle graduatorie di Istituto, né l’eventuale, ulteriore percorso formativo seguito dopo il conseguimento (in anni molto risalenti nel tempo) del diploma abilitante;
c) la distonia fra la posizione dei meri possessori di tale diploma e la disciplina normativa, dettata per la formazione e l’aggiornamento delle graduatorie stesse.
La soluzione fatta propria dalla plenaria si muove nel solco delle argomentazioni critiche prospettate dalla ordinanza di rimessione.Questi gli snodi essenziali del ragionamento:
d) si è negato che l’annullamento dell’atto lesivo in sede di ricorso straordinario abbia avuto l’effetto di rimettere in termini tutti coloro che non avevano impugnato nei termini di decadenza i provvedimenti di esclusione o, addirittura, non avessero presentato neanche una tempestiva domanda di inserimento;
e) al contrario, l’efficacia abilitante (ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti prima e ad esaurimento poi), del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2011/2002 avrebbe dovuto essere fatta valere dagli interessati mediante, in primo luogo, la presentazione di una tempestiva domanda di inserimento e, in secondo luogo, a fronte del mancato inserimento, la proposizione nei termini di decadenza del ricorso giurisdizionale;
f) manca una norma che riconosca il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 come titolo legittimante l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento; a tale fine non potendo essere invocato il d.P.R. che ha fatto proprio il più volte menzionato parere della II Sezione, in quanto in esso si riconosce esclusivamente il valore abilitante del titolo ai fini dell’inserimento nella II fascia delle graduatorie d’istituto e non anche ai fini dell’inserimento nelle GAE;
g) in particolare, nel detto parere, non è stata riconosciuta la possibilità di accesso dei docenti in questione nelle graduatorie ad esaurimento per la preclusione normativa sussistente al riguardo, ovvero per non essere stata rappresentata in tempo utile la possibilità di inserimento degli stessi nelle graduatorie permanenti, con conseguente tardività dell’impugnativa sotto tale profilo;
h) la conclusione che emerge dal dato normativo (nel senso dell’insufficienza del mero possesso del diploma magistrale per l’inserimento nelle GAE) risulta confortata da argomenti di carattere sistematico e teleologico; sotto il primo profilo sin dalla loro originaria configurazione le graduatorie permanenti (poi trasformate in graduatorie ad esaurimento) sono state riservate a docenti che vantassero un titolo abilitante ulteriore rispetto al titolo di studio; sotto il secondo profilo la necessità di un titolo abilitante ulteriore trova giustificazione nella considerazione che l’inserimento in graduatoria è destinato a consentire per mero scorrimento lo stabile ingresso nel ruolo docente e tale ingresso non può prescindere da una seria ricognizione dell’esperienza maturata o del percorso formativo seguito dopo il diploma (a volte conseguito in anni molto risalenti nel tempo);
i) la disciplina normativa di riferimento, interpretata nel senso più rigoroso, non appare in contrasto con la Costituzione o con il diritto europeo (in particolare con la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio in data 28 giugno 1999, nella parte in cui esclude ogni discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato e postula l’estensione ai primi degli istituti propri del rapporto dei secondi, se letta con le norme sancite dall’art. 249, comma 3, del Trattato FUE e dal punto 1 dell’art. 2 della precitata direttiva 1999/70);
j) in base alla consolidata giurisprudenza della Corte del Lussemburgo (Corte giust. UE, 18 ottobre 2012, n. 302-305/11, in Foro it., 2012, IV, 537, con nota di PERRINO; Riv. giur. lav., 2013, II, 15 (m), con nota di ZITTI; Rass. avv. Stato, 2012, fasc. 4, 34, con nota di DE STEFANO; 13 settembre 2007, C-307/05, Del Cerro Alonso, in Foro it., 2007, IV, 617, con nota di RICCI; Orient. giur. lav., 2007, II, 71, con nota di GULOTTA; Dir. relazioni ind., 2008, 233 (m), con nota di COSIO; Dir. comunitario scambi internaz., 2008, 735, con nota di VALENTINI; Grande sezione, 4 luglio 2006, C-212/04 –Adeneler, in Foro it., 2007, IV, 72, con nota di PERRINO; Dir. lav., 2006, II, 211, con nota di MAGNO; Foro it., 2007, IV, 343, con nota di DE ANGELIS), nel caso di specie sono ravvisabili ragioni oggettive (che deve individuare il giudice nazionale) che possono giustificare un trattamento differenziato dei lavoratori a tempo determinato; in particolare vengono in rilievo i seguenti elementi:
il carattere temporaneo, straordinario ed urgente delle esigenze del datore di lavoro; le misure introdotte per prosciugare le GAE non sono finalizzate a soddisfare fabbisogni permanenti del datore di lavoro; tali misure sono volte ad eliminare il precariato (pur nel rispetto di parametri di gradualità, introdotti a tutela di situazioni a lungo protrattesi nel tempo e destinate alla stabilizzazione), con tendenziale, generalizzato ritorno ai contratti di lavoro a tempo indeterminato, previa selezione concorsuale per merito, nel già ricordato interesse pubblico alla formazione culturale dei giovani, che la scuola deve garantire attraverso personale docente qualificato.
Qui trovate il testo integrale della sentenza.
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