Si pone spesso nei Comuni il problema della bonifica dei siti inquinati.
Secondo la giustizia amministrativa la competenza ad adottare l'ordinanza è del Sindaco.
La giurisprudenza: TAR EMILIA ROMAGNA-PARMA, SEZ. I – sentenza 6 settembre 2016 n. 255 ha ritenuto l' illegittimità, per difetto di competenza, di una ordinanza di bonifica di un sito inquinato, adottata dal Dirigente piuttosto che dal Sindaco, e sulla rilevanza o meno, in tal caso, del fatto che si tratti del Dirigente di una Unione di Comuni.
E’ stata infatti ritenuta illegittima, per difetto di competenza, una ordinanza con la quale era stata disposta la bonifica di un sito inquinato, mediante rimozione, recupero e smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi, nel caso in quanto era stata adottata dal Dirigente; infatti, sebbene l’art. 107 d. lgs. n. 267 del 2000 attribuisca l’attività di gestione ai dirigenti, compete al Sindaco l’emanazione dell’ordinanza di rimozione, recupero e smaltimento dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi, in virtù del carattere di specialità riconosciuto all’art. 192 d. lg. n. 152/2006, da cui la stessa è disciplinata.
Anche nel caso di ordinanza emessa dal dirigente di una Unione di Comuni; deve ritenersi che i Sindaci mantengano le competenze loro attribuite dalla norma speciale, dal momento che dette Unioni operano l’unificazione a livello degli uffici ovvero degli organi di gestione amministrativa o tecnica-operativa, ma non determinano alcun trasferimento di poteri degli organi di indirizzo politico.
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