domenica 28 gennaio 2018

IL GOVERNO DEL TERRITORIO PARTECIPATO: LA QUESTIONE DELLE CENTRALI A BIOGAS E BIOMASSE

Ieri ho partecipato in qualità di relatore al convegno organizzato dal Comitato per la tutela ambientale di Sabaudia sul problema delle centrali a biogas e a biomasse.
Il mio intervento era intitolato: "Autonomia locale:provvedimenti amministrativi in materia ambientale e governo del territorio partecipato".
Il Convegno ha visto la partecipazione di molte persone interessate che hanno fatto anche molte domande.
In primo luogo ho ricordato che uno dei problemi ai quali i cittadini sono sempre più atenti è quello della "Qualità della vita" e che in questo senso il CNEL e l’ISTAT hanno da tempo elaborato una serie di indicatori per misurare il Benessere equo e sostenibile (BES) dei cittadini.
Da quest’anno 12 di questi sono stati inseriti con il DM 16 ott. 2017 nel Documento di Economia e Finanza DEF 2018.
Tra questi indicatori ci sono «Le emissioni di Co2 e altri gas clima alteranti».
La riforma del Titolo V della Costituzione (l. cost. n. 3/2001) ha ampliato l’autonomia normativa degli enti locali stabilendo che 
«hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’ organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite».
La nuova disciplina della potestà regolamentare modifica il rapporto tra le fonti primarie (legislazione statale e regionale) e regolamentari degli enti locali nel senso che le prime non potranno dettare disposizioni dettagliate, dovendosi limitare  a delineare la cornice normativa. 
La sostenibilità è la caratteristica di un processo o di uno stato che può essere mantenuto ad un certo livello indefinitamente. 
Per sviluppo sostenibile si intende una forma di sviluppo economico che sia compatibile con la salvaguardia dell‘ ambiente e dei beni liberi per le generazioni future.
Lo STATUTO COMUNALE è la norma primaria del Comune ed è con esso che l’ente manifesta la propria autonomia prevedendo, nell’ambito della competenza comunale, l’adozione di regolamenti a contenuto vincolato su specifiche materie. 
Poi è sempre il Consiglio comunale a dover approvare i regolamenti e i piani in materia ambientale.
I regolamenti possono essere obbligatori ma anche facoltativi e qui l'ente locale può far valere la propria autonomia prevedendo, ove necessario regole più restrittive, naturalmente motivandone l'adozione.
L’ art. 40 del D.lgs 33/2013 obbliga le amministrazioni comunali a pubblicare, sui propri siti istituzionali, le informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che dovrebbero detenere ai fini delle proprie attività istituzionali. 
Il TUEL stabilisce al 4° comma dell’art. 8 che nello statuto debbano essere previste forme di consultazione della popolazione su materie di esclusiva competenza locale.
Prima dell’adozione di provvedimenti di particolare rilievo, il Comune farebbe bene a promuove la consultazione delle espressioni organizzate della comunità cittadina ad essi interessate; anche dei soli dei residenti in una parte del territorio.
Nei casi in cui si ravvisi un pericolo reale per la salute della popolazione il Sindaco può emanare una ordinanza contingibile ed urgente che naturalmente deve essere basata su dati effettivi e non previsti.
Nell'ambito del governo del territorio partecipato abbiamo:
-Piano Regolatore Generale e le relative varianti;
-Programma Triennale delle Opere Pubbliche e delle manutenzioni straordinarie (art. 21 del D.lgs 50/2016);
-Progetti relativi a grandi opere infrastrutturali (art.22 D.lgs 50/2016, c.d. débat public);
I Comuni nell’ambito della loro autonomia potrebbero aprire la partecipazione anche a:
-Piano d’azione comunale per l’energia sostenibile;
-Adozione di un Regolamento per l’installazione di impianti per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Infine i cittadini possono presentare sia in forma singola che associata delle Petizioni che sono richieste rivolte ad una autorità per chiedere l’adozione di un atto deliberativo, per esporre l’esistenza di un problema di carattere generale anche di una sola frazione, oppure per chiedere la revoca di un determinato provvedimento.

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