Il secondo comma dell’art. 9 della Costituzione stabilisce che la Repubblica tutela il paesaggio: si tratta pertanto di un bene primario cui deve sottostare qualsiasi altro interesse.
Inizialmente si ritenne che la norma andasse interpretata nel senso della protezione delle bellezze naturali, in ciò subendo in parte il pensiero precedente legato alla legge 11 giugno 1922, n. 778 di cui era stato relatore Benedetto Croce, poi ripreso dalla legge Bottai del 29 giugno 1939, n. 1497 recante la protezione delle bellezze naturali.
Secondo Salvatore Settis, che si è basato sulle discussioni dell’Assemblea Costituente lo spunto per la stesura dell’ articolo 9 sarebbe stato offerto dalla Costituzione della Repubblica di Weimar (1919).
Molto importante dal punto di vista dell’attuazione dell’art. 9 è stato il Decreto legge n.312/1985, convertito con legge 8 agosto 1985, n. 431, la c.d. legge Galasso che costituisce la prima legge organica per la difesa del territorio del nostro Paese.
Nel corso di questi anni la Corte costituzione si è occupata in più occasioni di questo tema contribuendo ad una evoluzione dell’interpretazione corrente affermando che la tutela del paesaggio costituisce «un sistema di intervento pubblico basato su competenze statali e regionali che concorrono o si intersecano, in un’attuazione legislativa che impone il contemperamento dei rispettivi interessi, con l’osservanza in ogni caso del principio di equilibrata concorrenza e cooperazione tra le due competenze, in relazione ai momenti fondamentali della disciplina stabilita a protezione del paesaggio»
Si è così passati da un visione conservativa ad un concetto più ampio e moderno.
La dottrina ha sviluppato ampiamente questa nuova impostazione.
Ma il passo più importante è stato fatto solamente con il Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con il D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (artt. 131 e segg.) che pur mantenendo la distinzione tra paesaggio e beni pesaggistici, ha realizzato lo snellimento del procedimento di individuazione del bene paesaggistico, ha conferito un maggiore peso agli organi statali nella gestione del vincolo mediante autorizzazione, ha introdotto la cooperazione tra le amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio ed ha realizzato la razionalizzazione del sistema sanzionatorio.
L’attività normativa è proseguita con il DPCM 12 dicembre 2005.
Finalmente poi con la legge 9 gennaio 2006, n. 1430 è stata ratificata la Convenzione europea del paesaggio firmata a Firenze sin dal 2000.
Molto importante è, infine, il D.lgs n.63/2008 che ha introdotto la novità, fortissima e sostanziale, del paesaggio inteso come l’insieme di tutto il territorio, non più solo dei paesaggi d’eccellenza, ma anche i paesaggi del quotidiano e quelli degradati.
Tutto il territorio è quindi riconosciuto quale risorsa essenziale e bene comune della collettività.
(si tratta di appunti per la stesura di uno dei capitoli del mio prossimo libro)
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