venerdì 19 gennaio 2018

L'ESENZIONE DALLA COSAP NON PUO' ESSERE CONCESSA AGLI OPERATORI ECONOMICI

In occasione delle manifestazioni estive, al fine di incentivare qualche operatore a organizzare degli eventi, talune amministrazioni decidono di esentarli dal pagamento della COSAP (il famoso canone per l'occupazione del suolo pubblico).
Al riguardo, il Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza della regione Friuli Venezia Giulia, richiesto di un parere da un Comune, ha pubblicato sul sito regionale una risposta molto interessante curata dalla dott.ssa Valeria Ratini.
In sostanza secondo il parere sul piano della finanza locale, qualunque agevolazione fiscale prevista in sede regolamentare, ai sensi dell’art. 52, D.Lgs. n. 446/1997, implica – come esplicitato dal Ministero delle finanze con riferimento ad un’ipotesi di esenzione COSAP – la necessità di rispettare il comma 2 dell’art. 52 in parola, che richiede che debba essere verificata la compatibilità del minor gettito derivante dall’agevolazione di cui si tratta con le previsioni di bilancio per l’anno in cui avrà efficacia il regolamento che riguarda l’entrata di interesse. 
L’esenzione COSAP per operatori economici aventi scopo di lucro appare in contrasto con l’essenza stessa del canone – come tratta dalla giurisprudenza dal tenore letterale dell’art. 63, D.Lgs. n. 446/1997, che lo disciplina – di corrispettivo sinallagmatico al beneficio reddituale potenziale che l’operatore ritrae e al sacrificio che la collettività sopporta per essere privata del godimento del bene.
Pertanto si deve dedurre che l'eventuale esenzione autorizzata a favore di qualche operatore deve essere trattata come un danno erariale.

Nessun commento:

Posta un commento