L’art. 29 comma 3 del D.lgs 276/2003 prevede che in caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
Si tratta di una norma che ha garantito in questi anni un passaggio sufficientemente sereno da un impresa all'altra nel caso in cui a seguito di una gara l'appalto di un servizio fosse passato da un'impresa ad un'altra.
Ora il Governo nel corso dell’esame del disegno di legge A.S. 2228 recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015 ha presentato un emendamento (5.0.2) prevedendo che dopo l’art. 5 sia inserito un nuovo art. 5-bis intitolato: “Disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore”, rifacendosi ad una vertenza discussa a livello di Corte di Giustizia europea (Caso EU Pilot 7622/15/EMPL) stabilendo che all'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 3 sia soppresso.
Non sono mancate subito le preoccupazioni dei giuslavoristi per i danni che subiranno i lavoratori da questa possibile novità.
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