Con l'inserimento della lettera q-bis all'articolo 17 comma 1 del decreto legge n. 133/2014 contenente delle modifiche all'articolo 31 del DPR 380/2001 rubricato “Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali” è stata modificata sostanzialmente la normativa in materia di abusi edilizi.
Infatti con il citato articolo 17, comma 1 lettera q-bis), è stato inserito, nell'articolo 31 del DPR 380/2001, il comma 4-bis con lo scopo di prevedere un’ulteriore misura sanzionatoria nei confronti dei responsabili di abusi edilizi, consistente nell'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro, nel caso in cui il responsabile dell’abuso non ottemperi all'ordine di demolizione precedentemente ingiunto dall'amministrazione comunale.
In base al nuovo comma 4-bis dell’articolo 31 del DPR 380/2001, la sanzione è dovuta nella misura massima di 20.000 euro in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui all'articolo 27 comma 2, e in ogni caso se gli interventi interessano aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ed è stato, altresì, stabilito che la mancata o tardiva adozione del provvedimento sanzionatorio da luogo all'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del dirigente o del funzionario inadempiente (per i tecnici comunali può risultare, pertanto, particolarmente rischioso indugiare nell'emanazione della sanzione).
Inoltre, secondo quanto stabilito dal comma 4-ter, i proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al Comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.
Infine, in base al nuovo comma 4-quater dell’articolo 31 del DPR 380/2001 - inserito con la citata disposizione contenuta nel decreto legge n. 133/2014 – le regioni hanno la facoltà di aumentare l'importo delle sanzioni amministrative previste dal citato comma 4-bis, e di stabilire che le stesse sanzioni siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione.
Tali modifiche alla normativa vigente, apportate in sede di conversione in legge del decreto legge n. 133/2014, possono costituire una leva decisiva sia per contrastare la diffusione del fenomeno dell’abusivismo che continua a distruggere il territorio italiano, sia per sanzionare, più duramente, i responsabili di abusi edilizi (laddove non vengano demoliti nonostante l’emissione, da parte delle amministrazioni competenti, delle ordinanze di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi) nonché i funzionari comunali responsabili del procedimento.
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