Molti cittadini che fruiscono dei servizi pubblici regionali quotidianamente hanno difficoltà per ottenere il rispetto degli standard di efficienza, efficacia e qualità cui l’erogazione deve uniformarsi.
Finalmente la Regione, ha adottato una legge: la n. 1/2016 con la quale individua e disciplina le procedure funzionali alla composizione stragiudiziale delle controversie di cui al comma 1, a condizione che, ai sensi dell’articolo 1966 del codice civile, abbiano ad oggetto diritti disponibili, promuovendone l’utilizzo da parte dei cittadini.
Viene istituita la Camera regionale di conciliazione, di seguito denominata Camera, con il compito di comporre in via stragiudiziale le controversie insorte tra i soggetti erogatori di servizi pubblici regionali ed i cittadini utenti, relative al mancato rispetto degli standard di qualità previsti nelle carte dei servizi, nonché le controversie tra i cittadini e gli enti del servizio sanitario regionale relative all’erogazione di prestazioni sanitarie, anche riguardanti la responsabilità medico-professionale, escluse quelle di particolare complessità e comunque di valore superiore a cinquantamila euro.
La Regione, gli enti pubblici regionali, le società regionali, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) di diritto pubblico della Regione ed i soggetti che erogano servizi pubblici regionali, anche in regime di concessione o mediante convenzione, hanno l’obbligo di inserire nelle carte dei servizi la clausola conciliativa di cui all’articolo nonché di partecipare al procedimento di conciliazione attivato dal cittadino.
Nelle carte dei servizi devono essere indicati in modo chiaro e puntuale le modalità, i tempi e le condizioni di accesso al procedimento conciliativo davanti alla Camera, così come individuati dalla Giunta regionale.
Gli utenti che abbiano usufruito dei pubblici servizi regionali e che, ferme restando le procedure di reclamo eventualmente previste dalle carte dei servizi, intendano esperire il procedimento conciliativo, devono essere espressamente avvertiti in merito alle specifiche conseguenze giuridiche derivanti dal raggiungimento dell’accordo e dalla positiva conclusione del procedimento davanti alla Camera.
In caso di servizi pubblici svolti in regime di concessione o mediante convenzione, gli obblighi sono indicati nel bando o nell’avviso di indizione della gara o nel capitolato d’oneri ovvero, nelle procedure senza bando, nell’invito.
La clausola conciliativa da inserire nelle carte per la qualità dei servizi è la seguente: “Gli utenti del servizio hanno facoltà di rivolgersi alla Camera regionale di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie nascenti in seguito a disservizi o irregolarità riscontrati nello svolgimento del servizio o nell’erogazione delle prestazioni e in ogni caso di violazione degli standard di qualità previsti nella presente carta. L’attivazione del procedimento davanti alla Camera regionale di conciliazione è volontario ed è definito, in caso di accordo tra le parti, con un atto negoziale di diritto privato ai sensi dell’articolo 1965 del codice civile. In caso di mancata accettazione della proposta transattiva formulata dalla Camera regionale di conciliazione o di mancata formulazione di una proposta transattiva è fatto salvo il diritto di ricorrere o dare corso alle tutele giudiziarie riconosciute dalla legge. L’attivazione del procedimento davanti alla Camera regionale di conciliazione determina l’obbligo, per le aziende sanitarie locali ed i soggetti erogatori di servizi pubblici, di nominare un referente e di rimettere documentato rapporto informativo sulla questione alla Camera medesima, entro dieci giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento. In caso di accordo, le parti si obbligano ad adempiere agli impegni assunti entro il termine di trenta giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di conciliazione.”.
Gli utenti dei pubblici servizi regionali che abbiano deciso di aderire alla procedura di conciliazione avranno facoltà di produrre propri eventuali ulteriori documenti, nei casi e nei limiti previsti nel regolamento
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