Il 3 marzo la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha tra l'altro, approvato alcune osservazioni sul disegno di legge S.1611 d’iniziativa del sen. Vaccari (PD) ed altri, dal titolo “disciplina delle attività funerarie” attualmente all'esame della 12° Commissione (Igiene e Sanità) del Senato in sede referente.
Com'è noto la materia è disciplinata ancora da norme che traggono origine dal Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”. Le successive norme nazionali di riferimento sono il DPR 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” e la L. 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”.
In assenza di nuovi provvedimenti legislativi da parte del Parlamento alcune Regioni sono intervenute con propri provvedimenti, allo scopo di attualizzare la normativa e di rendere la disciplina conforme ai bisogni dei cittadini.
Il disegno di legge in questione, secondo il presentatore mira a fornire un quadro normativo più moderno e rispondente alle esigenze attuali.
Il è testo articolato in 5 titoli:
1. Finalità e definizioni: comprendente i principi che ispirano la legge
2. Disciplina dell'attività funebre, che prevede la riorganizzazione della tipologia di operatori privati cui è consentito svolgere attività funebre. Il DdL individua l’impresa funebre, quale forma primaria, e le configurazioni ad essa sussidiarie quali l'agenzia funebre e il centro servizi funebri. La materia è attualmente disciplinata dalle Regioni quanto alla definizione delle prestazioni che debbono essere obbligatoriamente erogate dalle imprese di onoranze funebri, alla formazione degli operatori e alla dotazione strumentale. Il DdL, riprendendo le norme regionali e le pronunce dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, prevede una chiara perimetrazione dell’attività funebre (articoli 3, 4, 5 e 11). Questo titolo tratta anche dei Trasporti funebri delle salme e dei cadaveri, conferendo all'Autorità sanitaria intervenuta nell'occasione, poteri dispositivi immediatamente efficaci. La questione riveste particolare importanza poiché rende di fatto fruibili le case funerarie di cui al punto successivo. Una novità è rappresentata dalle Case funerarie e sale del commiato (art. 8) prevedendo strutture per il commiato o case funerarie, ove le salme possono essere esposte a cassa aperta autorizzando anche la c.d. tanatopraassi.
3. Attività cimiteriale della cremazione: con l'articolo 13 è designato un nuovo modello gestionale dei servizi cimiteriali che dalla competenza del singolo Comune passa ad un sistema basato su Ambiti Territoriali Ottimali Cimiteriali (ATOC). Viene così a costituirsi, con il concorso dei comuni territorialmente ricompresi, una Autorità di ATOC nella forma di consorzio obbligatorio di funzioni con poteri di regolazione e affidamento della gestione delle attività. L'individuazione dell'ATOC configura quindi un modello di riorganizzazione delle funzioni pubbliche per la gestione dei cimiteri. Con il successivo articolo 14 (Piani regolatori cimiteriali) si conferiscono alle Autorità di ATOC poteri concernenti la pianificazione delle strutture cimiteriali. Sono previste anche norme per l'affidamento in gestione a privati dei cimiteri.
4. Questo titolo è dedicato agli aspetti fiscali della materia dato che al momento pare che esista una notevole evasione da parte delle imprese
5. L'ultimo titolo tratta delle partecipazioni societarie pubbliche
Nel complesso si tratta di un disegno di legge che partendo da un obiettivo giusto introduce in maniera molto decisa la privatizzazione dei cimiteri e delle altre attività relative alla gestione degli estinti con un testo di legge comunque molto lacunoso e che di fatto commercializza a mio avviso in maniera eccessiva la materia non lasciando molto spazio alle persone meno abbienti.
Una legge eccessivamente all'americana
Chi lo desidera può leggere il testo qui:
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44815
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