giovedì 24 marzo 2016

DISCIPLINATA LA RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE NEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

Uno dei contratti più diffusi negli enti locali è quello di concessione che spesso non è molto curato da parte degli estensori, sopratutto nella parte relativa ai controlli e alle cause di risoluzione.
Ora l'art. 176 del nuovo Codice degli appalti, che dovrebbe vedere la luce entro il 18 aprile intitolato: 
"Risoluzione del contratto di concessione" recita come segue:
1. La concessione è annullata d’ufficio quando: 
a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell’articolo 81 del Codice riguardante il rifiuto o l’omessa effettuazione di quanto richiesto per l’inserimento e l’aggiornamento dei dati nella Banca dati nazionale degli operatori economici 
b) la stazione appaltante ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell’Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
3. Nel caso in cui l’annullamento d’ufficio dipenda da vizio non imputabile al concessionario si applica il comma 4. 
4. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento della stazione appaltante spettano al concessionario: 
a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario; 
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione; 
c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione. 
5. Le somme di cui al comma 4 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 185, limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti. 
6. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore delle somme previste al comma 4

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