La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi con provvedimento del 3 marzo 2016 ha approvato Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune,
messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo in relazione alla campagna per il referendum popolare
indetto per il giorno 17 aprile 2016.
Nel periodo
di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della
Rai in riferimento alla consultazione referendaria del 17 aprile 2016 ha luogo
esclusivamente tramite:
a) la
comunicazione politica effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste
e tribune referendarie, previste dall'articolo 5 della presente delibera,
nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente
disposte dalla Rai. Queste devono svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui
all'articolo 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo
articolo 3;
b)
messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri del referendum, ai sensi
dell'articolo 6;
c)
l'informazione, assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della
legge 22 febbraio 2000, n. 28 e con le modalità previste dall'articolo 7 della presente
delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di
approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi,
qualora si riferiscano specificamente ai temi propri dei referendum, devono essere
ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate
ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come
modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
d) in
tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 7, non possono
aver luogo riferimenti specifici al quesito referendario, non è ammessa, a
nessun titolo, la presenza di esponenti politici, e non possono essere trattati
temi di chiara rilevanza politica e referendaria ovvero che riguardino vicende o
fatti personali di personaggi politici.
Alle
trasmissioni che trattano i temi propri del referendum possono prendere parte:
a) i
delegati dei Consigli regionali presentatori del quesito referendario, che
devono essere rappresentati in ciascuna delle trasmissioni, alternandosi negli
spazi relativi al quesito;
b) le
forze politiche che costituiscano gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale
ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento
europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle
condizioni di cui al presente provvedimento;
c) i
comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque
denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza
nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a) e
b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario e
che abbiano dato una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle
trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente
provvedimento.
2. I
soggetti di cui al comma 1, lettera b), chiedono alla Commissione, entro i 5 giorni
non festivi successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando se il loro rappresentante
sosterrà la posizione favorevole o quella contraria sul quesito referendario,
ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da
sostenitori di entrambe le opzioni di voto.
3. I
soggetti di cui al comma 1, lettera c), devono essersi costituiti come
organismi collettivi entro cinque giorni non festivi successivi alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento. Entro i
cinque giorni non festivi successivi essi chiedono alla Commissione di
partecipare alle trasmissioni, indicando se si dichiareranno favorevoli o
contrari al quesito referendario.
4. La
rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera c), e il loro
interesse obiettivo e specifico al quesito referendario sono valutati dalla
Commissione con la procedura di cui all'articolo 10. Con le medesime modalità
la Commissione valuta, in caso di dubbio, la sussistenza delle altre condizioni
indicate dal presente articolo.
IL TESTO COMPLETO LO TROVATE SULLA GU
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