domenica 20 marzo 2016

IL PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE DELLE IMPRESE NELLE PROCEDURE CHE NON PREVEDONO LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA

Il TAR di Roma, Sezione II con una recente sentenza n. 3119 dell'11 marzo scorso ha stabilito con una lunga e articolata motivazione che In una procedura senza pubblicazione del bando di gara, l'applicazione del principio di rotazione non ha una valenza precettiva assoluta dal momento che prevalgono sempre le ragioni della massima concorrenza; pertanto il precedente affidatario può essere legittimamente invitato. 
Nel caso i esame si trattava di un affidamento tramite gara informale, indetta ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 163/2006.
I giudici hanno affermato che il principio di rotazione, essendo funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie, non ha una valenza precettiva assoluta per le stazioni appaltanti. 
Peralro il TAR ha precisato che l'episodica mancata applicazione del principio di rotazione non vale a inficiare gli esiti di una gara già espletata, una volta che questa si sia conclusa con l'aggiudicazione in favore di un soggetto già in precedenza invitato a simili selezioni, ovvero già affidatario del servizio. Pertanto, se non vi siano situazioni particolari, quali per esempio precedenti inadempimenti contrattuali, non può essere invocata la mancata applicazione del principio per escludere un concorrente che chieda di essere invitato a partecipare a una procedura negoziata.

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