sabato 26 marzo 2016

LA FINE DELL'OBBLIGO DELLE ESTERNALIZZAZIONI ?

La Sezione V del Consiglio di Stato ha emesso una interessante sentenza. n. 1034/2016 ritenendo che un Comune possa legittimamente provvedere alla gestione in regime di  autoproduzione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani  anche in assenza di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali.
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 34, c. 20, del d.l. n. 179/2012, non sussistono più limiti di sorta all'individuazione da parte degli Enti locali delle concrete modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rispettivo interesse. 
Una sentenza innovativa che modifica il precedente orientamento uniformandosi a quello europeo  secondo cui un'autorità pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi e può farlo in collaborazione con altre autorità pubbliche. 
Tale principio è stato ulteriormente ribadito al considerando 5 della direttiva 2014/24/UE secondo cui "è opportuno rammentare che nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva". 
Nel medesimo senso depone, inoltre, l'art. 2 della c.d. direttiva concessioni 2014/23/UE "Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche", il quale riconosce in modo espresso la possibilità per le amministrazioni di espletare i compiti di rispettivo interesse pubblico:
1) avvalendosi delle proprie risorse,
2) in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici,
3) mediante conferimento ad operatori economici esterni.
La direttiva UE pone le tre modalità in questione su un piano di integrale equiordinazione
Stante l'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis del d.l. n. 112/2008 e la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4 del d.l. n. 138/2011 e le ragioni del quesito referendario (lasciare maggiore scelta agli enti locali sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali, anche mediante internalizzazione e società in house), è venuto meno il principio, con tali disposizioni perseguito, della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
La sentenza potete trovarla qui:

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