martedì 22 marzo 2016

IL CONFLITTO DI INTERESSE NEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

La bozza del nuovo Codice degli appalti dedica giustamente, molto spazio al conflitto di interesse, recependo gli articoli 24 della direttiva 2014/24/UE, 42 della direttiva 2014/25/UE e 35 della direttiva 2014/23/UE in materia di conflitti di interesse, stabilendo che le stazioni appaltanti debbano prevedere misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. 
L’articolo 42 definisce le situazioni che determinano il conflitto d’interesse, disponendo che quando il personale versa in tali ipotesi sia tenuto ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, pena l’incorrere in responsabilità disciplinare, fatte, comunque, salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale. 
Nella relazione di accompagno viene sottolineato come le disposizioni trovino applicazione anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici. 
La stazione appaltante procedente deve vigilare affinché i predetti adempimenti siano rispettati. Tali previsioni completano quanto già previsto dalla disciplina nazionale in materia di conflitti di interesse e di lotta alla corruzione.
In particolare l'art. 42 prevede quanto segue:
"Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione.
Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.
Le disposizioni dei commi da 1 a 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.
La stazione appaltante procedente vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

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