Le costruzioni in prossimità del demanio marittimo devono seguire regole ben precise...altrimenti...
A seguito del ricorso di un imprenditore del Veneto il Consiglio di Stato, Sezione VI, con sentenza del 9 marzo scorso , n. 945 ha ritenuto che "L’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari edilizia) prevede che occorre il permesso di costruire, tra l’altro, per gli interventi di «nuova costruzione», che consistono nella «costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente» (lettera e). Nella fattispecie in esame, dalla documentazione, anche fotografica, in atti, risulta in maniera chiara che è stato realizzato un nuovo manufatto che amplia il ristorante. Esso non può ritenersi precario per il solo fatto che sono in corso le procedure amministrative e giudiziali sopra indicate. La qualificazione di un’opera come precaria presuppone la valutazione di dati oggettivi afferenti all’opera in sé e non ad elementi esterni di natura variabile e incerta.
Inoltre la citata sentenza ha aggiunto anche che "L’art. 31 prevede che, in caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, l’amministrazione ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione (comma 2). La stessa norma dispone che «se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune» (comma 3), aggiungendosi che «l’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita»
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