sabato 19 marzo 2016

LA PRESCRIZIONE E L'IMPRESENTABILITA'

La prescrizione è una causa di estinzione del reato (artt. 157 ess. c.p.). 
La legge n. 251/05 ha modificato la disciplina contenuta nel vecchio codice Rocco risalente al 1930, per cui attualmente la prescrizione viene calcolata sulla base della pena massima stabilita dal codice penale ovvero dalla legge penale, e comunque partendo da un tempo minimo di 6 anni per i delitti e di 4 anni per le contravvenzioni. 
Essa è soggetta a sospensione (si arresta il calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato) così come alla interruzione (il tempo decorso ed utile alla prescrizione si azzera e ricomincia a decorrere ex novo) secondo la rispettiva disciplina di cui agli artt. 159, 160 e 161 c.p.. 
La prescrizione può essere oggetto di espressa rinuncia da parte dell'imputato. 
La prescrizione non trova applicazione nel caso di reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo anche se ciò avvenga per l'applicazione di circostanza aggravanti.
Molte persone che hanno beneficiato delle prescrizione di reati anche gravi, secondo quanto viene riportato dalle cronache giornalistiche, sembra che sia orientato a candidarsi alle prossime elezioni amministrative.
La legge non lo impedisce.
Ma proprio a questo proposito l'on.le Bindi, in qualità di presidente della commissione antimafia aveva predisposto un codice etico ed in base a questo aveva redatto una prima lista di "impresentabili", tra i quali molte persone che avevano beneficiato della prescrizione per reati commessi proprio nei confronti dell'ente in cui si vogliono ricandidare (naturalmente per il bene della città).
Il problema è che anche grazie alla memoria corta del popolo, costoro rischiano di essere votati....

Nessun commento:

Posta un commento