lunedì 21 marzo 2016

LE SPONSORIZZAZIONI NEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

Tra le entrate deve essere tenuto conto anche delle sponsorizzazioni introdotte nel sistema giuridico italiano con l'art. 43 della L. 449/97 e dall'art. 119 del D.lgs 267/2000
Si tratta di un contratto atipico (in quanto non normato), di natura pubblicitaria, caratterizzato dalla circostanza che la sua causa economica risiede nella possibilità offerta allo sponsor di far veicolare la propria immagine (marchio) attraverso un evento organizzato o comunque partecipato dal soggetto sponsorizzato, ovvero in altra forma.
La prestazione dello sponsor può quindi concretizzarsi nel pagamento di una somma di denaro (ad esempio per una manifestazione culturale), nella fornitura di beni (ad esempio nella fornitura di abbigliamento sportivo per la squadra di calcetto) o nella fornitura di servizi (ad esempio la manutenzione del verde di una rotonda).
È importante che tutte le somme passino attraverso la contabilità di bilancio (cioè che non si crei una contabilità separata) e che l’ente adotti un regolamento per disciplinare la materia, che preveda anche le procedure per individuare lo sponsor, tenendo presenti non solo valutazioni di ordine giuridico-amministrativo ma anche etico.
Il nuovo Codice degli appalti, nel testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri all'art. 19 prevede che:  "Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, l’affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l’avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse.
Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi e/o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi"

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