Una interessante sentenza del TAR Sicilia Catania, Sez. I n. 412 del 11 febbraio 2016 riportata dall'ottima rivista on-line Lexambiente.it sottolinea le differenze tra locali tecnici di sottotetto e mansarda.
Occorre infatti premettere che, secondo la giurisprudenza, devono intendersi volumi tecnici solo quei volumi destinati esclusivamente agli impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno, mentre non sono tali e sono quindi computabili ai fini della volumetria consentita, tra gli altri, il piano di copertura impropriamente definito sottotetto, ma costituente in realtà una mansarda; in particolare, la realizzazione di un locale sottotetto con vani distinti e comunicanti con il piano sottostante mediante una scala interna costituisce indice rilevatore dell'intento di rendere abitabile detto locale, non potendosi considerare volumi tecnici i vani in esso ricavati (Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd. , 14/4/2014 n. 207); inoltre, il piano di copertura, impropriamente definito sottotetto, costituisce in realtà una mansarda quando dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda (Consiglio di Stato, sez. VI , 12/11/2014 n.5550).
Per cui, la giurisprudenza ritiene che sia necessaria la concessione edilizia per l'esecuzione di un intervento consistente nel recupero di una porzione di sottotetto e nella sua trasformazione in mansarda: in tal caso, infatti, l'aumento di volumetria impone la classificazione come intervento di nuova costruzione (T.A.R. Lombardia, sez. I Brescia, 6/8/2010 n.2654; cfr. anche Cassazione penale, sez. III, 3/10/2002 n.38191, secondo la quale la trasformazione di un sottotetto in mansarda determina un mutamento di destinazione di uso urbanisticamente rilevante, per cui occorre la concessione edilizia).
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