Sulla G.U. n. 70 è stata pubblicata la legge 23 marzo 2016, n. 41 recante l' introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
Si tratta di un provvedimento atteso da anni per colpire chi guidando commette reati gravi che in questi ultimi tempi hanno colpito notevolmente l'opinione pubblica.
Chi si mette alla guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti e causa la morte di qualcuno rischia la pena della reclusione va da 5 a 12 anni. Se la velocità di guida è il doppio del consentito, la pena va da 4 a 8 anni.
Nel caso di omicidio di più persone, la pena può essere triplicata ma non superiore a 18 anni.
È invece punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chi procura lesioni permanenti.
Se vengono procurate delle lesioni aumentano le pene se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se invece il colpevole ha un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l o se l'incidente è causato da manovre pericolose la reclusione sarà da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime. In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente.
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