In data 8 marzo l'ARAN ha pubblicato un proprio Orientamento applicativo in merito alla disciplina delle risorse decentrate.
Negli ultimi anni, si è accentuata la tendenza ad una sempre maggiore responsabilizzazione del settore delle autonomie locali, attraverso la fissazione di vincoli e parametri, basati sulle condizioni di bilancio e sulla spesa di personale, finalizzati a delineare il quadro complessivo di riferimento per le scelte organizzative e gestionali delle amministrazioni.
Con particolare riferimento alla contrattazione integrativa, poi, si richiamano le disposizioni di cui all’art. 40, comma 3-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le quali si ammette espressamente, per regioni ed enti locali, la possibilità di destinare, in prospettiva, risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa, vincolando tuttavia tale opzione al rispetto dei parametri di virtuosità per la spesa di personale, previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità o di altri analoghi strumenti di contenimento della spesa.
Occorre altresì considerare i significativi cambiamenti normativi tendenti al rafforzamento dei sistemi di misurazione, valutazione e trasparenza della performance (quest’ultima, riferita all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità, ai singoli dipendenti).
Va pertanto consolidandosi un nuovo quadro regolativo che cerca di coniugare l’indispensabile autonomia degli enti nelle proprie scelte organizzative e gestionali, con l’altrettanto necessario rispetto di vincoli e parametri di natura economico-finanziaria, collegati agli andamenti generali di bilancio ed alla complessiva spesa di personale.
A fronte di tali tendenze evolutive ed in attesa di una nuova disciplina contrattuale in materia, si ritiene opportuno pertanto procedere ad un aggiornamento dei precedenti orientamenti applicativi già formulati.
Fermo restando l’obiettivo stabilito dalla clausola contrattuale di legare gli aumenti delle risorse variabili ad effettivi incrementi di tipo quantitativo e qualitativo dei servizi istituzionali e stante la necessità di garantire, comunque, il rispetto dei vincoli di spesa e degli equilibri di bilancio delle amministrazioni, si riassumono, di seguito, anche alla luce del mutato quadro normativo di cui in premessa, le condizioni per la corretta applicazione della disciplina dell’art. 15, comma 5, del CCNL dell’1/4/1999:
possono avvalersi della facoltà di incrementare le risorse variabili solo le amministrazioni che abbiano rispettato tutti i vincoli delle vigenti norme di finanza pubblica concernenti il patto di stabilità e gli altri strumenti di contenimento della spesa per il personale, e sempre nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili, oltre che nel rispetto della propria capacità di spesa;
l'incremento deve essere comunque correlato ad uno o più obiettivi di miglioramento della performance organizzativa o di attivazione di nuovi processi, relativi ad uno o più servizi, individuati dall'ente nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di pianificazione della gestione; si deve trattare, comunque, di obiettivi che richiedano il concreto, diretto e prevalente apporto del personale dell’ente;
- le risorse aggiuntive devono essere previste negli strumenti di programmazione e di bilancio dell’ente, sulla base della decisione assunta dall'organo amministrativo di vertice, competente secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
- la quantificazione dell’incremento è correlata alla rilevanza dei risultati attesi nonché al maggiore impegno richiesto al personale coinvolto, ferma restando comunque l'esigenza primaria di rispettare i parametri di bilancio e di assicurare una dinamica retributiva sostenibile nel tempo (evitandosi, cioè, soluzioni tali da determinare aumenti percentuali eccessivi delle risorse di cui si tratta o vistosi incrementi delle retribuzioni accessorie medie pro-capite);
- le risorse sono rese disponibili solo a consuntivo e sono erogate al personale in funzione del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa ai quali l'incremento è stato correlato, come risultante dalla relazione sulla performance o da altro analogo strumento di rendicontazione adottato dall'ente;
- le risorse stanziate possono essere utilizzate anche per il finanziamento di istituti del trattamento accessorio diversi dai “compensi di produttività”, tra quelli di cui all’art. 17 del CCNL dell’1/4/1999, comunque finalizzati a remunerare specifiche ed effettive prestazioni lavorative, anche comportanti l’assunzione di particolari responsabilità, necessarie per il conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa; sulla base delle indicata lettura interpretativa, si ritiene che le risorse in questione possano essere utilizzate anche per finanziare istituti come, ad esempio, il turno o la reperibilità, quando gli stessi siano funzionali al conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa che hanno motivato l’incremento (ad esempio, per attivare una organizzazione per turni cui è correlato l'obiettivo di performance organizzativa di ampliare l'orario di apertura al pubblico di un ufficio o di estendere temporalmente l’erogazione di un determinato servizio);
- nel particolare caso in cui l’incremento delle risorse sia collegato ad un obiettivo di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, conseguito attraverso un concreto e tangibile aumento delle prestazioni del personale erogate all’interno dei degli stessi, per effetto dell’introduzione di un’organizzazione del lavoro per turni o di un servizio di reperibilità, il risultato conseguito (che si concretizza, ad esempio, in una maggiore articolazione dell’orario di servizio giornaliero oppure nella possibilità offerta all’utenza di avvalersi di un determinato servizio su un più ampio arco temporale) è direttamente ed immediatamente verificabile, anche su base mensile; infatti, esso si identifica, puramente e semplicemente, con l’accertamento, riferito a tale arco temporale, delle maggiori prestazioni effettivamente rese dal personale, nell’ambito dell’organizzazione per turni o del servizio di reperibilità introdotti, secondo le caratteristiche di tali istituti come fissati dalla disciplina contrattuale;
- le risorse aggiuntive variabili dell’art. 15, comma 5, del CCNL dell’1/4/1999 non possono essere, automaticamente e direttamente, confermate e stabilizzate negli anni successivi; gli enti, invece, anno per anno, in presenza dei necessari requisiti legittimanti (patto di stabilità e gli altri strumenti di contenimento della spesa per il personale, ecc.), dovranno sempre attivare la procedura sopra descritta, in relazione ai vari obiettivi di performance organizzativa di volta in volta prestabiliti;
- quanto sopra detto non vale, tuttavia, ad escludere che gli obiettivi di performance organizzativa, individuati per giustificare l’incremento, possano essere anche "obiettivi di mantenimento" di risultati positivi già conseguiti l'anno precedente (ad esempio, garantire lo stesso orario di apertura al pubblico dei servizi che aveva giustificato l'incremento dell'anno precedente), fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle condizioni sopra evidenziate, con particolare riferimento alla necessità che, anche per il perseguimento dell’obiettivo di mantenimento, continui ad essere richiesto un maggiore, prevalente e concreto impegno del personale dell’ente;
- le risorse derivanti dall’incremento, essendo di natura variabile, anche nel caso del reiterarsi di “obiettivi di mantenimento”, non possono comunque essere destinate al finanziamento di istituti del trattamento accessorio di carattere stabile (ad esempio, progressioni economiche orizzontali o incarichi di posizione organizzativa).
Resta il fatto che chi è predispone gli obittivi e i progetti deve farli bene e che chi è preposto ai controlli: dirigenti ed OIV devono fare molta attenzione
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