1. Di conoscere lo stato di realizzazione delle
opere di urbanizzazione primaria in tutte le lottizzazioni realizzate nel
nostro Comune, del loro collaudo e della loro avvenuta cessione al
Comune;
2. Le procedure seguite per le concessioni
edilizie rilasciate in carenza di acquisizione delle opere di urbanizzazione
primaria;
3. I provvedimenti assunti nei casi di
inottemperanza alla normativa vigente nonché della convenzioni esistenti.
Al riguardo l’Assessore competente fornì un’ampia
riposta nella seduta del 3 novembre successivo sullo stato delle opere di
urbanizzazione di tutte e 11 le lottizzazioni: dalla prima, quella di Zefiro, alla SOMAL che fu la seconda e poi via via tutte le altre. A proposito della SOMAL l’Assessore riferì di aver impartito disposizioni agli uffici
affinché provvedessero a verificare la situazione dal punto di vista del
collaudo delle opere e della consegna al Comune. Purtroppo a seguito delle
dimissioni del Sindaco cadde la Giunta e fu sciolto il Consiglio comunale senza
che fosse stato fatto nulla. Neanche dopo gli uffici hanno provveduto.
Pertanto gli interessati sono stati costretti a
presentare ricorso al TAR.
Il TAR Latina si è finalmente
pronunciato con la sentenza 180/2016 depositata il 25 marzo sul ricorso dal
Consorzio “Bella Farnia Mare” (ex SOMAL) contro il Comune di Sabaudia, in
persona del Sindaco pro tempore per accertare l’avvenuta acquisizione, da parte
del Comune di Sabaudia, delle opere di urbanizzazione, con le relative aree,
eseguite dal Consorzio “Bella Farnia” per effetto della convenzione di
lottizzazione del 3 febbraio 1979, con trasferimento gratuito della proprietà
in capo al Comune degli obblighi del Comune di Sabaudia:
1) di prendere in carico ed
acquisire al proprio patrimonio indisponibile le aree e le opere di
urbanizzazione realizzate nell’ambito del Piano di lottizzazione “Bella Farnia
Mare”;
2) di porre in essere gli atti
ed i provvedimenti occorrenti per adempiere agli obblighi discendenti dalla
legge e dalla convenzione di lottizzazione poc’anzi citata;
3) di assumere tutti gli oneri
di manutenzione ordinaria e straordinaria correlati alla gestione delle
predette opere di urbanizzazione
Com’è noto il predetto Consorzio è
stato istituito nel 1981 tra i proprietari dei terreni e dei fabbricati
compresi nell’ambito del Piano di lottizzazione “Bella Farnia Mare”, approvato
dal Consiglio Comunale di Sabaudia con deliberazione del 17 novembre 1978 e per
la cui attuazione è stata stipulata, in data 3 febbraio 1979, apposita
convenzione di lottizzazione tra il Comune e la SO.M.A.L., proprietaria del
terreno oggetto del progetto lottizzatorio.
Al riguardo il TAR ha accertato che in
base al chiaro dettato dell’art. 15 della convenzione in esame, deve ritenersi
che la proprietà delle suddette opere fosse passata in capo al Comune in epoca
ben anteriore, cioè decorsi dieci anni dalla stipula della convenzione stessa
e, quindi, alla data del 3 febbraio 1989.
Per conseguenza, sussiste indubbiamente
l’obbligo del Comune di Sabaudia di presa in carico delle opere di
urbanizzazione e delle aree su cui le stesse sono situate, al fine di dare
completa esecuzione alla convenzione di lottizzazione, tenuto conto che l’art.
13 della convenzione addossa al privato gli oneri della manutenzione ordinaria
e straordinaria delle opere di urbanizzazione solo per i primi due anni
posteriori alla cessione di esse.
Il TAR pertanto ha deciso che vanno
accolte la domanda di accertamento dell’avvenuto acquisto, ad opera del Comune
di Sabaudia, della proprietà delle opere di urbanizzazione in esame e della
sussistenza, in capo al Comune, dell’obbligo di presa in carico di tali opere,
nonché la domanda di condanna del riferito Comune a porre in essere gli atti
necessari alla presa in carico delle opere di urbanizzazione; vanno, invece,
respinte le domande di accertamento dell’obbligo del Comune di addossarsi gli
oneri della manutenzione delle predette opere, di condanna del Comune a farsi
carico della manutenzione stessa, nonché quella di condanna al risarcimento del
danno.
Se fossero state eseguite le disposizioni
dell’ex Assessore D’Argenio, probabilmente non si sarebbe arrivati a questo
punto e il Comune non sarebbe stato condannato a pagare le spese. Per non
parlare di gravi disagi agli abitanti del Consorzio Bella Farnia Mare.
La situazione delle altre lottizzazioni non risulta che sia cambiata.
Qui trovate la sentenza:
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=YCSPPERMCEULZIWDHWJO7JNPFI&q=
La ringrazio per l'attenzione posta nei confronti del Residence Bella Farnia mare.
RispondiEliminaPurtroppo nonostante il Comune sia stato obbligato anche dalla sentenza del TAR, continua ad essere latitante su' tutte lw varie criticità presenti, di cui alcune molto serie.
Cordialità.