venerdì 4 marzo 2016

LE ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI PRIMAVERA

Si è messa in moto la macchina per le prossime elezioni amministrative di primavera.
Molti Comuni hanno già provveduto ad adottare i primi atti di loro competenza.
Il ministero dell’Interno ha pubblicato in questi giorni le "Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature" per l'elezione diretta del Sindaco e del consiglio comunale. 
La pubblicazione n. 5 della direzione centrale dei Servizi Elettorali del dipartimento per gli Affari interni e territoriali fornisce una guida operativa sulle procedure per la presentazione e all'ammissione delle candidature per le elezioni alla carica di sindaco e di consigliere comunale.
Vengono illustrate le norme che regolano il procedimento per la preparazione e la presentazione delle candidature, e anche per l’esame delle candidature stesse da parte delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali, sia per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e sia per quelli con popolazione superiore a quel limite. Nei casi di differenza procedurali, dovute ai diversi sistemi elettorali adottati, la pubblicazione offre, di volta in volta, avvertenze e istruzioni distinte. Anche in questa edizione delle "Istruzioni" sono stati inseriti alcuni temi di giurisprudenza.
Nelle elezioni comunali e circoscrizionali è poi prevista l’attribuzione dell’elettorato attivo e passivo ai cittadini dell’Unione europea residenti in Italia, equiparandoli ai cittadini italiani. 
I cittadini dell’Unione europea, che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale (essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di sindaco e di vice sindaco), devono produrre, all’atto del deposito della lista dei candidati e in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani, i seguenti altri documenti:
  • una dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza, dell’attuale residenza e dell’indirizzo nello Stato di origine;
  • un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall’autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.
La circolare potete leggerla qui:
http://www.legautonomie.it/content/download/13140/68529/file/att00050.pdf

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