L’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 9 marzo 2016, ai sensi
dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha deliberato di
formulare alcune proposte di modifica normativa alla luce di alcune
problematiche concorrenziali rilevate in materia di gare per il servizio di
distribuzione del gas naturale, originariamente previste dall’art. 14 del
D.Lgs. n. 164/2000 e ad oggi ancora mai celebrate.
La distribuzione del gas è una
attività che costituisce un monopolio naturale e dunque non può essere
efficientemente gestita in un regime di concorrenza nel mercato. Di
conseguenza, la migliore modalità per ottenere i benefici in termini di
efficienza, di qualità del servizio e di più contenuti prezzi per i consumatori
finali, che derivano dal confronto concorrenziale è quella di scegliere il
concessionario attraverso una gara (cd. concorrenza per il mercato).
La normativa che presiede allo
svolgimento delle gare negli Ambiti ottimali normativamente definiti (i 177
Ambiti Territoriali Minimi (Atem) di cui ai DM 19 gennaio 2011 e 18 ottobre
2011) individua numerosi aspetti – sia di tipo qualitativo sia di tipo più
prettamente economico - sui quali è possibile un confronto tra diverse offerte
tra loro in concorrenza.
Per questo motivo l’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato ha sempre ritenuto prioritario
l’obiettivo di preservare, nel settore, tutti gli spazi disponibili per
l’esercizio di un effettivo confronto concorrenziale nell’ambito delle gare.
Nelle prime fasi di attuazione
delle modifiche introdotte con la Legge 15 febbraio 2016, n. 2013 si sono
evidenziati alcuni problemi in quanto le disposizioni che prevedono
l’effettuazione delle procedure competitive per la scelta del gestore dei
servizi siano state di fatto disattese.
Infatti, per oltre la metà
degli Atem è ormai decorso il termine di legge per la pubblicazione dei bandi
di gara e tuttavia i bandi effettivamente pubblicati risultano essere solo
nell’ordine di una decina; per gran parte dei quali, peraltro, non è stato
rispettato l’obbligo di inviare preventivamente la documentazione di gara
all’Autorità di regolazione settoriale (AEEGSI) per ottenere il necessario
parere.
Questo è avvenuto nonostante
le scadenze di cui al DM n. 226/2011 fossero state rese note con largo
anticipo, e nonostante i successivi e ripetuti interventi con i quali le stesse
erano state già più volte prorogate.
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