lunedì 14 marzo 2016

L'AUTORITY SOLLECITA LE GARE PER LA RETE GAS

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 9 marzo 2016, ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha deliberato di formulare alcune proposte di modifica normativa alla luce di alcune problematiche concorrenziali rilevate in materia di gare per il servizio di distribuzione del gas naturale, originariamente previste dall’art. 14 del D.Lgs. n. 164/2000 e ad oggi ancora mai celebrate.
La distribuzione del gas è una attività che costituisce un monopolio naturale e dunque non può essere efficientemente gestita in un regime di concorrenza nel mercato. Di conseguenza, la migliore modalità per ottenere i benefici in termini di efficienza, di qualità del servizio e di più contenuti prezzi per i consumatori finali, che derivano dal confronto concorrenziale è quella di scegliere il concessionario attraverso una gara (cd. concorrenza per il mercato).
La normativa che presiede allo svolgimento delle gare negli Ambiti ottimali normativamente definiti (i 177 Ambiti Territoriali Minimi (Atem) di cui ai DM 19 gennaio 2011 e 18 ottobre 2011) individua numerosi aspetti – sia di tipo qualitativo sia di tipo più prettamente economico - sui quali è possibile un confronto tra diverse offerte tra loro in concorrenza.
Per questo motivo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sempre ritenuto prioritario l’obiettivo di preservare, nel settore, tutti gli spazi disponibili per l’esercizio di un effettivo confronto concorrenziale nell’ambito delle gare.
Nelle prime fasi di attuazione delle modifiche introdotte con la Legge 15 febbraio 2016, n. 2013 si sono evidenziati alcuni problemi in quanto le disposizioni che prevedono l’effettuazione delle procedure competitive per la scelta del gestore dei servizi siano state di fatto disattese.
Infatti, per oltre la metà degli Atem è ormai decorso il termine di legge per la pubblicazione dei bandi di gara e tuttavia i bandi effettivamente pubblicati risultano essere solo nell’ordine di una decina; per gran parte dei quali, peraltro, non è stato rispettato l’obbligo di inviare preventivamente la documentazione di gara all’Autorità di regolazione settoriale (AEEGSI) per ottenere il necessario parere.

Questo è avvenuto nonostante le scadenze di cui al DM n. 226/2011 fossero state rese note con largo anticipo, e nonostante i successivi e ripetuti interventi con i quali le stesse erano state già più volte prorogate.

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