Dopo una lunga attesa è stata pubblicata ieri la sentenza n. 184 del TAR di Latina sul ricorso relativo al provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui alla determina del comune di Sabaudia n. 150 del 12.11.2015 relativa all'affidamento della concessione di servizio di gestione di aree per il parcheggio a pagamento, proposto dalla società A.J. Mobilità S.r.l., contro il Comune di Sabaudia nei confronti della società SI.GI. Servizi S.r.l.. S.I.S. - Segnaletica Industriale Stradale - S.r.l., e Car S.n.c.
La sentenza su una gara che oltre alla concessione della gestione dei parcheggi prevedeva anche una attività diversa consistente nella realizzazione di una nuova area di parcheggio in prossimità del Belvedere e che era apparsa immediatamente eccessivamente lunga.
Di fatto con il bando, al contratto tipico della concessione, si è voluto aggiungere quello della realizzazione di un opera che non aveva alcuna attinenza con quanto previsto dal Codice degli appalti.
Peraltro in proposito, all'epoca nulla fu detto da parte delle minoranze che per legge dovrebbero svolgere una attività di controllo anche mediante la Commissione Vigilanza, la cui presidenza è per legge attribuita proprio a loro e che solo dopo il ricorso si sono risvegliate su questo tema.
Né alla fine del precedente contratto è stata portata i Consiglio comunale una relazione per consentire al Consiglio di valutare l'opportunità di gestire direttamente (in economia il servizio) oppure di riaffidarlo all'esterno.
D'altra parte il TAR era chiamato solo ad esaminare l'oggetto del ricorso della terza classificata che riguardava la determinazione di aggiudicazione alla ditta SI.GI. (seconda si era classificata la SIS e terza la ricorrente) e il ricorso incidentale della SIS,
Né alla fine del precedente contratto è stata portata i Consiglio comunale una relazione per consentire al Consiglio di valutare l'opportunità di gestire direttamente (in economia il servizio) oppure di riaffidarlo all'esterno.
D'altra parte il TAR era chiamato solo ad esaminare l'oggetto del ricorso della terza classificata che riguardava la determinazione di aggiudicazione alla ditta SI.GI. (seconda si era classificata la SIS e terza la ricorrente) e il ricorso incidentale della SIS,
In particolare le argomentazioni che reggono fondamentalmente la sentenza del TAR sono le seguenti:
1) mancata prestazione della duplice referenza bancaria, di cui all'art. 41, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ed al riprodotto punto III.2.2) del bando, impone l’esclusione dalla gara, quindi che la stazione appaltante non «è obbligata a “soccorrere” il concorrente chiedendogli di provare altrimenti la propria capacità economica atteso che l’art. 46 comma 1, D.lgs n. 163, cit., si riferisce all'ipotesi di integrazione, chiarimento e/o completamento di documenti e dichiarazioni presentate; è infatti onere del concorrente autoattivarsi allegando alla domanda documentazione giustificativa e altrimenti dimostrativa della sua capacità economica.
2) il bando di gara (punto II.2.2) ed il capitolato speciale (articolo 7), prevedono che «La durata dell’appalto è fissata in anni 12 (dodici) per consentire alla ditta aggiudicataria l’ammortamento delle spese che saranno sostenute dalla stessa relativamente alle opere di riqualificazione dell’area denominata “BELVEDERE”, da destinarsi comunque a parcheggio a raso, come da progetto obbligatorio da allegare»; il progetto di riqualificazione e relazione tecnico - illustrativa con i quali il RTI A.J. Mobilità S.r.l. ha suddiviso l’Area Belvedere in due ambiti di intervento prevedendo per l’ambito “A”, la realizzazione in 90 giorni di circa 288 posti auto a proprie spese e per l’ambito “B”, la disponibilità «a realizzare i lavori … a proprie spese a fronte di un prolungamento della concessione per ulteriori 6 anni o altre forme da concordare ( … )»; secondo il TAR l’offerta del RTI A.J. Mobilità S.r.l. è condizionata e ciò perché, la proposta di «realizzare i lavori … a fronte di un prolungamento della concessione per ulteriori 6 anni o altre forme da concordare ( … )», implica il richiesto assentimento di una più ampia, rispetto alla già fissata durata del costituendo rapporto concessorio, il che integra una proposta tendente, nella sostanza, alla modifica dello schema proposto dalla stazione appaltante.
Il TAR ha quindi respinto il ricorso principale e accolto il ricorso incidentale della SIS (che aveva presentato anche un altro ricorso la cui sentenza non è stata però ancora depositata) con una sentenza che è immediatamente esecutiva, ma che ovviamente può essere oggetto di gravame.
La sentenza integrale si può scaricare qui:
Nessun commento:
Posta un commento