sabato 5 marzo 2016

AL SENATO IL PARERE SULLO SCHEMA DI DPR PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Com'è noto a seguito della costituzione dell'ANAC e dell'attribuzione a questa autorità dei compiti di prevenzione della corruzione, è cessata la CIVIT e con essa le competenza a quest'ultima Commissione attribuite con i D.lgs 150/2009. Allo scopo d porre ordine nella materia è stato predisposto un DPR trasmesso per il parere a.l parlamento. Lo schema dell'atto è stato esaminato il giorno 1° marzo dalla Commissione affari costituzionali del Senato ed è stato illustrato dal relatore Pagliari (PD) il quale ha illustrato lo schema di regolamento che disciplina appunto le funzioni trasferite al Dipartimento della funzione pubblica in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni. Tale disciplina sarà integrata con le disposizioni dei decreti legislativi attuativi della legge n. 124 del 7 agosto 2015.
L'articolo 1 definisce quale oggetto del regolamento il trasferimento al Dipartimento della funzione pubblica delle funzioni in materia di misurazione e valutazione dellaperformance di cui era titolare l'Autorità nazionale anticorruzione. Per le amministrazioni dello Stato sarà assicurata la coerenza con gli indirizzi in materia di valutazione e controllo strategico.
L'articolo 2 individua i parametri in base ai quali il Dipartimento della funzione pubblica promuove e coordina le attività di valutazione e misurazione della performancedelle amministrazioni pubbliche. I criteri indicati sono i seguenti: ridurre gli oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche; promuovere la progressiva integrazione del ciclo della performance e del ciclo della programmazione economico-finanziaria; supportare l'uso di indicatori nei processi di misurazione e valutazione; garantire l'accessibilità e comparabilità dei sistemi di misurazione; introdurre elementi di valutazione anche su base pluriennale e promuovere il progressivo avvicinamento dei sistemi di misurazione per amministrazioni operanti nei medesimi settori; differenziare i requisiti relativi al ciclo della performance in ragione della dimensione e del tipo di amministrazione, nonché della natura delle attività delle diverse amministrazioni e introdurre regimi semplificati; migliorare il raccordo tra il ciclo della performance e il sistema dei controlli interni e gli indirizzi espressi dall'Autorità nazionale anticorruzione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione; accrescere l'indipendenza della valutazione della performance.
L'articolo 3 stabilisce le modalità operative per lo svolgimento delle funzioni di promozione e coordinamento delle attività di valutazione e misurazione della performancedelle amministrazioni pubbliche. In particolare, il Dipartimento della funzione pubblica dovrà assicurare il raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire l'allineamento delle indicazioni metodologiche in tema di ciclo della performance con quelle relative alla predisposizione dei documenti di programmazione e rendicontazione economico-finanziaria. Inoltre, il Dipartimento dovrà curare la predisposizione e l'aggiornamento di linee guida che semplifichino gli aspetti procedurali del ciclo della performance e tengano conto delle specificità settoriali, nonché promuovere interventi per accrescere l'efficacia dei sistemi di misurazione e valutazione della performance, nonché la sperimentazione e il confronto tra buone pratiche.
Il Dipartimento della funzione pubblica ha altresì il compito di istituire un elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione e verificarne l'operato. Inoltre, deve promuovere una razionalizzazione di tali organismi, anche attraverso iniziative di collaborazione tra essi, ed elaborare i criteri per definire gli importi massimi dei compensi dei relativi componenti.
Al comma 4 del medesimo articolo 3, si richiama la necessità che il Dipartimento della funzione pubblica operi in accordo con le esistenti agenzie di valutazione e d'intesa con gli enti territoriali, definendo appositi protocolli di collaborazione per supportare l'attuazione dei propri indirizzi da parte delle amministrazioni pubbliche appartenenti ai diversi settori.
L'articolo 4 istituisce la commissione tecnica per la performance, organo consultivo del Dipartimento per l'indirizzo tecnico-metodologico necessario allo sviluppo delle attività di misurazione e valutazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.
L'articolo 5 prevede la possibilità per il Dipartimento della funzione pubblica di avvalersi di un contingente di personale di 25 unità, di cui 5 con qualifica dirigenziale non generale, in posizione di fuori ruolo o di comando.
L'articolo 6 introduce misure per accrescere il livello di indipendenza della valutazione attraverso la revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione, organi monocratici ovvero collegiali, composti da 3 componenti nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale tenuto dal Dipartimento. Tali organismi hanno l'obiettivo di supportare l'amministrazione sul piano metodologico e verificare la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance; verificano, inoltre, che l'amministrazione realizzi nell'ambito del ciclo della performance un'integrazione sostanziale tra programmazione economico-finanziaria e pianificazione strategico-gestionale. Ai fini della valutazione della performance organizzativa, gli organismi indipendenti di valutazione promuovono l'utilizzo da parte dell'amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna delle amministrazioni e dei relativi impatti.
L'articolo 7 attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica il compito di promuovere la costituzione della Rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, con l'obiettivo di valorizzare le esperienze di valutazione esterna delle pubbliche amministrazioni e dei relativi impatti, condotte da istituzioni operanti in specifici ambiti e settori. Lo sviluppo di tale iniziativa si accompagna alla progettazione di un apposito sistema informativo.
L'articolo 8, infine, individua le disposizioni abrogate.

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