La Corte dei Conti, sezione Giurisdizionale per la regione Molise con Sentenza n. 7/2016 ha ritenuto responsabile il dirigente del settore finanziario di un Comune per aver affidato direttamente, ex art. 125 del Codice dei contratti pubblici adottato con D.lgs. n. 163/2006, ripetutamente ad una società l’elaborazione di atti propri dell'ufficio motivando questa scelta in ragione della “complessità del documento” e della “assenza di apposito software per l’elaborazione del medesimo” e deducendo la congruità del relativo corrispettivo, nella dichiarata assenza di una convenzione CONSIP.
Quanto sopra, benché l'ufficio fosse dotato di personale sufficiente e adeguato.
Si tratta di una sentenza molto ma molto innovativa che rappresenta indubbiamente un precedente e che potrebbe essere utilizzata per sanzionare adeguatamente alcune amministrazioni locali che con troppa leggerezza e sollecitudine affidano a ditte esterne attività proprie dei servizi finanziari come ad esempio la predisposizione del Rendiconto, del Documento Unico di programmazione, o attività funzionali all'accertamento dell'evasione fiscale, pur disponendo di personale molto preparato.
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