Con il D.lgs n. 28/2016 è stata data attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano
1. Il decreto si applica alle acque destinate al consumo umano.
2. Il decreto non si applica:
a) alle acque minerali naturali riconosciute come tali ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, che attua la direttiva 2009/54/CE;
b) alle acque medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che attua la direttiva 2001/83/CE.
3. Con decreto del Ministro della salute, possono essere esentate dall'applicazione del presente decreto le acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che ne eroga in media meno di 10 m³ al giorno o che approvvigiona meno di 50 persone, escluse le acque fornite nell'ambito di una attività commerciale o pubblica.
4. In caso di esenzione ai sensi del comma 3, le regioni e le province autonome provvedono a che:
a) la popolazione interessata sia informata al riguardo e in ordine a qualsiasi provvedimento eventualmente adottato al fine di tutelare la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano;
b) la popolazione interessata sia informata della possibilità di chiedere alle autorità competenti lo svolgimento di verifiche atte ad escludere, in concreto, rischi per la salute connessi all'eventuale presenza di sostanze radioattive;
c) la popolazione interessata riceva tempestivamente i consigli appropriati allorché si manifesti un pericolo potenziale per la salute umana derivante dalla qualità di tali acque. Le regioni e le province autonome, avvalendosi delle aziende sanitarie locali ovvero di altri enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuati da leggi regionali e delle ARPA/APPA, assicurano il controllo delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano, finalizzato alla verifica del rispetto dei valori di parametro di cui all'articolo 5 del citato D.lgs 28/2016 , attraverso l'elaborazione e la messa in atto di un programma di controllo
In caso di superamento di uno o più valori di parametro di cui all'articolo 5, le regioni e le province autonome, avvalendosi delle aziende sanitarie locali, ovvero di altri enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuati da leggi regionali e delle ARPA/APPA, assicurano che:
a) venga valutato il rischio per la salute a cui è esposta la popolazione interessata;
b) vengano adottati, ove necessario, provvedimenti correttivi volti a ridurre la concentrazione di radioattività nell'acqua destinata al consumo umano per renderla conforme ai requisiti del presente decreto;
c) vengano adottate, ove necessario, misure cautelative a tutela della salute pubblica.
Nel caso di mancata osservanza delle disposizioni contenute nel decreto 28/2016 l’art. 9 prevede a carico delle regioni inadempienti dei poteri sostitutivi da parte del Governo.
Per il gestore che non effettua i controlli sono previste sanzioni di carattere pecuniario (art. 10 del D.lgs).
Le ASL sono competenti a svolgere i controlli e ad accertare le violazioni, mentre le regioni applicano le sanzioni.
Il testo del decreto lo potete trovare sulla G.U. 55/2016.
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