Lo schema di decreto legislativo delegato dalla L. 1172016 per il nuovo Codice degli appalti contiene molte novità. Una di queste è prevista dagli artt 77 e 78 e riguarda la composizione delle Commissioni di aggiudicazione.
In particolare è previsto che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare anche a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. Fino qui si tratta di levare la qualità dei membri delle commissioni e di consentire uno snellimento dei lavori, ma la vera svolta consiste nel fatto che i commissari dovranno essere scelti fra gli esperti iscritti ad un Albo istituito presso l’ANAC come dirò meglio più avanti. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare.
Tale lista è comunicata dall’ANAC alla stazione appaltante con le modalità di cui al citato articolo 78, di norma entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante.
La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante.
Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione.
I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non potranno essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d’istituto.
Si applicheranno ai commissari e ai segretari delle commissioni l’articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile. 101.
La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Il Presidente della commissione giudicatrice dovrà essere individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.
Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dovranno dichiarare ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sarà stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari.
I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.
In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.
Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo citato, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
L’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici sarà tenuto dall'ANAC. Ai fini dell’iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati dovranno essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l’Autorità definisce in un apposito atto.
Queste disposizioni si applicheranno però solamente ai contratti di importo elevato essendo esclusi tutti quelli sotto soglia, così i piccoli e medi Comuni potranno seguitare a gestire autonomamente le loro gare; ciò non significa che amministrazioni più attente non recepiscano le novità contenute nel provvedimento e non ritengano di attivare una regolamentazione interna che consenta una rotazione ed una maggiore trasparenza nelle scelte.
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