Per “Servizi Sociali”si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”
La normativa fondamentale in materia è rappresentata dalla legge n. 328/2000, “Legge quadro per il sistema integrato di interventi e servizi sociali”; quasi ogni regione si è avvalsa delle nuove competenze introdotte dalla già citata legge costituzionale n. 3/2001 che ha stabilito un ulteriore ampliamento della sfera di competenza delle regioni. A loro volta i comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali e le esercitano adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge, svolgendo un ruolo centrale nel sistema e coordinandosi con gli altri soggetti che operano nel settore sociale, con particolare riguardo alle ASL.
Come accennato ogni regione ai sensi del novellato art.117 della Costituzione dovrebbe aver adottato già da tempo una propria normativa per dare attuazione alla predetta normativa statale e garantire sul nostro territorio i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali
Purtroppo nella regione Lazio dopo alcune proposte presentate durante le passate legislature non sono state approvate e tra quelle riproposte nel corso della corrente legislatura, la P.L. 88 è ancora all'inizio dell’esame in Commissione e il 3 marzo 2016 sono arrivati solo all'art. 8.
Ci sarebbe molto da dire sul testo in discussione.
Nella stessa situazione è lo stato di recepimento della normativa stata il materia di Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza nonostante la sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 7 aprile 1988 che ha dichiarato l'incostituzionalità della L. 6972/1890 e il D.lgs 207/2001 che stabilisce il Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 32.
In molte regioni d'Italia le IPAB sono state da tempo depubblicizzate e concorrono a realizzare i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale.
La proposta di legge presentata su questa delicata materia dalla regione Lazio (P.L. 122) giace anch'essa presso la Commissione politiche sociali e salute della Regione Lazio.
Anche questo testo a mio avviso è lacunoso e non affronta in maniera decisa la questione delle IPAB.
Sarebbe ora che anche su questo punto, strettamente legato a quello dell’erogazione dei servizi sociali, si facesse un poco di chiarezza.
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