venerdì 17 marzo 2017

APPROVATA LA LEGGE SUL RISCHIO CLINICO

Finalmente è stata pubblicata la legge 8 marzo 2017, n. 24 Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, una legge che ha avuto un percorso molto lungo e travagliato e che mira ad affrontare in maniera più corretta rispetto al passato il problema dei rischi legati alla professione medica e della malpractice.
Il provvedimento, riforma la responsabilità professionale dei medici, ha risvolti sia in ambito civile che penale. Lo scopo di questo testo è quello di riportare equilibrio tra il professionista sanitario e il paziente, protagonisti di un rapporto che, soprattutto negli ultimi anni, è risultato sbilanciato, nella maggior parte dei casi a favore del paziente a causa di taluni avvocati.
I particolare all'art. 1 si afferma che la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell’individuo e della collettività. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.  Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
Vengono introdotte le buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste in linee guida.
Vengono introdotte nuove norme sulla responsabilità penale degli esercenti le professioni sanitarie.
L'art. 7 stabilisce che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
Tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, ai sensi dell’articolo 27, comma 1 -bis , del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private,
compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. 
La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie 
Il testo completo lo trovate sulla  GU 64

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