domenica 19 marzo 2017

SABAUDIA. LA RIGENERAZIONE URBANA

Negli ultimi anni la rigenerazione urbana ha fatto passi in avanti affermandosi come approccio multi partecipato per dare alle città non solo un aspetto nuovo e competitivo, rilanciandone l’immagine territoriale a livello estetico, ma dando loro nuovo respiro dal punto di vista culturale, economico e sociale e chiaramente con attenzione agli aspetti ambientali.
Potrebbe trattarsi di una importante opportunità anche per Sabaudia in quanto è previsto zero consumo del territorio e il recupero di molti edifici abbandonati.
In questi giorni sono pendenti presso la VI Commissione  del  Consiglio regionale del Lazio alcune proposte di legge (365 e 359) molto simili che mirano alla rigenerazione urbana per: 
a) incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziali dismessi o in via di dismissione o da rilocalizzare; 
b) qualificare la città pubblica esistente, limitare il consumo di suolo, per aumentare le dotazioni territoriali mediante l’incremento di aree pubbliche o la realizzazione di nuove opere pubbliche ovvero il potenziamento di quelle esistenti; 
c) provvedere alla sicurezza statica dei manufatti edilizi anche mediante interventi di adeguamento sismico; 
d) favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. 
Gli interventi proposti sono consentiti, nelle porzioni di territorio urbanizzate, su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria purché non ricadenti: 
a) nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, fatti salvi gli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree; 
b) nelle aree naturali protette, fatto salvo quanto eventualmente consentito dal piano dell’area naturale protetta; 
c) nelle aree di rischio molto elevato ed elevato individuate dai piani di bacino o dai piani stralcio di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e alla legge regionale n. 7 ottobre 1996, n. 39 (Disciplina Autorità dei bacini regionali), adottati o approvati, fatta eccezione per i territori ricadenti nelle aree a rischio idrogeologico in cui la sicurezza del regime idraulico è attestata con parere rilasciato dall’ente competente; 
d) nelle aree con destinazioni urbanistiche relative ad aspetti strategici ovvero al sistema della mobilità, delle infrastrutture e dei servizi pubblici generali nonché agli standard di cui al d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della l. 6 agosto 1967, n. 765); 



Nessun commento:

Posta un commento