Negli ultimi anni la rigenerazione urbana ha fatto passi in avanti affermandosi come approccio multi partecipato per dare alle città non solo un aspetto nuovo e competitivo, rilanciandone l’immagine territoriale a livello estetico, ma dando loro nuovo respiro dal punto di vista culturale, economico e sociale e chiaramente con attenzione agli aspetti ambientali.
Potrebbe trattarsi di una importante opportunità anche per Sabaudia in quanto è previsto zero consumo del territorio e il recupero di molti edifici abbandonati.
In questi giorni sono pendenti presso la VI Commissione del Consiglio regionale del Lazio alcune proposte di legge (365 e 359) molto simili che mirano alla rigenerazione urbana per:
a) incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziali dismessi o in via di dismissione o da rilocalizzare;
b) qualificare la città pubblica esistente, limitare il consumo di suolo, per aumentare le dotazioni territoriali mediante l’incremento di aree pubbliche o la realizzazione di nuove opere pubbliche ovvero il potenziamento di quelle esistenti;
c) provvedere alla sicurezza statica dei manufatti edilizi anche mediante interventi di adeguamento sismico;
d) favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili.
Gli interventi proposti sono consentiti, nelle porzioni di territorio urbanizzate, su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria purché non ricadenti:
a) nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, fatti salvi gli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree;
b) nelle aree naturali protette, fatto salvo quanto eventualmente consentito dal piano dell’area naturale protetta;
c) nelle aree di rischio molto elevato ed elevato individuate dai piani di bacino o dai piani stralcio di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e alla legge regionale n. 7 ottobre 1996, n. 39 (Disciplina Autorità dei bacini regionali), adottati o approvati, fatta eccezione per i territori ricadenti nelle aree a rischio idrogeologico in cui la sicurezza del regime idraulico è attestata con parere rilasciato dall’ente competente;
d) nelle aree con destinazioni urbanistiche relative ad aspetti strategici ovvero al sistema della mobilità, delle infrastrutture e dei servizi pubblici generali nonché agli standard di cui al d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della l. 6 agosto 1967, n. 765);
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