venerdì 24 marzo 2017

IL GOVERNO VARA I NUOVI CRITERI PER LA NOMINA DEI DIRETTORI GENERALI DELLE ASL E PER LA LORO VALUTAZIONE

Nell'ultima seduta il Governo ha adottato in via preliminare il nuovo schema di decreto legislativo sui dirigenti della sanità che verrà mandato in Conferenza Stato-Regioni”.
Si torna al passato con l'elenco nazionale tenuto dal Ministero che sarà formato da  manager di comprovata esperienza nel mondo sanitario, ma anche ad altri manager di altri settori.
Molto importante sarà la procedura di selezione, ma la vera novità è rappresentata dal metodo di valutazione che sarà fatto  tenendo conto del raggiungimento degli obiettivi dati, con l'ottimizzazione dei servizi sanitari nel rispetto dei bilanci concordati (LEA e riduzione delle liste di attesa).  Nel caso in cui la valutazione delle performances dei direttori generali  sia negativa il direttore decade senza che ci sia possibilità di ricorso; i provvedimenti di decadenza comporteranno una cancellazione dall'elenco. 
Il decreto legislativo contiene le disposizioni integrative e correttive al decreto “legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di dirigenza sanitaria anche a seguito della sentenza n. 251 del 2016 della Corte Costituzionale. Il provvedimento interviene sul decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171”, che disciplina il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonché, di direttore dei servizi socio-sanitari, ove previsto dalla legislazione regionale. 
Nello specifico, si conferma l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, stabilendo i principi fondamentali e uniformi validi ai fini dell’attribuzione del punteggio da parte della Commissione. In particolare, viene precisato che:
a) una volta individuati gli idonei appartenenti all'albo nazionale, la valutazione dei candidati è effettuata dalla Commissione regionale, nell'ambito della procedura regionale, “per titoli e colloquio”,
b) la nomina della Commissione regionale è demandata al Presidente della Regione;
c) le modalità e i criteri della valutazione saranno definiti dalle Regioni, tenendo conto che, in ogni caso, le Regioni possono dettare ulteriori “modalità e criteri di selezione” al fine di individuare il candidato più idoneo a ricoprire l’incarico che si intende attribuire;
d) nell'ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell’incarico, le Regioni possano procedere alla nuova nomina oltre che con la procedura prevista dal decreto legislativo 171/2016, anche mediante l’utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati, purché si tratti di una selezione svolta in data non antecedente agli ultimi tre anni e che comunque, in ogni caso, i candidati della rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale;
Si dispone l’ampliamento da sessanta a novanta giorni del termine entro il quale la Regione procede alla verifica dei risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di ciascun direttore generale.
Sullo schema di decreto dovranno essere dovranno essere acquisiti: l’intesa della Conferenza Stato-Regioni, il parere della Conferenza Unificata, il parere del Consiglio di Stato nonché i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.
La procedura della selezione dei D.G. non è scevra da possibili clientelismi e ancora una volta manca la partecipazione dei cittadini/utenti alla valutazione dell'operato dei Direttori generali. 

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