domenica 19 marzo 2017

IL FREEDOM OF INFORMATION ACT ANCORA IGNORATO IN MOLTI COMUNI

Com'è noto il D. Lgs n. 97/2016 ha modificato l’articolo 5 del d. lgs 33/2013 introducendo nell'ordinamento italiano l’istituto dell’accesso civico generalizzato, sulla base delle esperienze da molti anni attuate  nei Paesi anglosassoni secondo il modello FOIA (Freedom of Information Act) emanato negli  USA sin dal 1966.
La nuova norma quindi, con un ritardo di cinquanta anni vuole assicurare,  anche a tutti i cittadini italiani, di conoscere le informazioni, i dati e i documenti nella disponibilità delle amministrazioni e afferenti all'organizzazione e all'attività delle stesse, con il solo limite del rispetto  dell’esigenza di tutelare gli eventuali interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti. 
Nonostante la nuova normativa sia entrata in vigore già da molti mesi (La Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha esultato dopo l'approvazione del decreto), quasi nessun Comune ne ha pubblicizzato le modalità di utilizzo né ha regolamentato le procedure.
Oltretutto vi è tuttora una diffusa resistenza a consentire l'accesso agli atti.
Meno male che dal 4 all'11 marzo 2017 è stata tenuta la settimana degli open data...
Il problema è quindi quello di comprendere come fare ad ottenere i documenti in possesso dell'amministrazione quando questo diritto non venga soddisfatto.
La materia rientra evidentemente sotto il principio della trasparenza amministrativa,  
L’accesso generalizzato si deve porre su un piano diverso rispetto all'accesso documentale che è caratterizzato da un rapporto qualificato con i documenti che si intendono conoscere, derivante proprio dalla titolarità, in capo al soggetto richiedente, di una posizione giuridica tutelata dall'ordinamento. 
Per presentare l' istanza di accesso civico generalizzato,  non è richiesta alcuna legittimazione soggettiva: l’accesso è garantito a “chiunque” e quindi il richiedente non deve dimostrare, nell'istanza che inoltra all'amministrazione, alcuna relazione qualificata con i documenti e i dati che intende conoscere. 
Inoltre, non è necessario esternare alcuna motivazione sul perché si intende conoscere la documentazione richiesta. 
Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
nel caso di rifiuto o di ingiustificato differimento (che  devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dalla norma) il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (in genere questa funzione è affidata al Segretario comunale), che deve decidere con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. ….. 
Infine, avverso la decisione dell'amministrazione comunale (oppure, nel caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza), il richiedente dovrà proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo. 
Come si vede se il Comune non vuole consegnare un atto la strada è ancora in salita.

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