Molto spesso assistiamo al fatto che i Comuni affidano certi lavori sempre alle stesse ditte.
Il nuovo codice degli appalti prevede in questi casi la rotazione, ma...non sempre questo avviene.
Ora il TAR Campania, Napoli, Sez. II, con la sentenza dell'8/3/2017 n. 1336 ha affrontato il problema della rotazione delle procedure ex art. 36 del codice degli appalti. Secondo il Collegio in relazione alle procedure di affidamento di servizi ai sensi dell’art. 36 del DLgs n. 50/2016, definite "semplificate", l'orientamento pressoché unanime della giurisprudenza è nel senso del riconoscimento dell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione anche nella fase dell'individuazione delle ditte da consultare e, quindi, della negazione della sussistenza di un diritto in capo a qualsiasi operatore del settore ad essere invitato alla procedura.
Ciò precisato, il Collegio ha osservato che la marcata discrezionalità che connota la predetta procedura è temperata da alcuni princìpi, tra i quali la trasparenza (come antidoto preventivo a comportamenti arbitrari e, più in generale, alla questione “corruzione”) e la rotazione (funzionale ad assicurare l’avvicendamento delle imprese affidatarie per evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo).
Ebbene - prosegue il Collegio - se è vero che il principio di rotazione nella procedura di cottimo fiduciario non ha una valenza precettiva assoluta nel senso di vietare alle stazioni appaltanti, sempre e comunque, l'aggiudicazione all'affidatario del servizio uscente – il combinato disposto dagli artt. 36, I comma e 30, I comma del codice degli appalti pone, infatti, sullo stesso piano i principi di concorrenza e di rotazione, per cui, di primo acchito, non parrebbe sussistano ostacoli ad invitare (anche) il gestore uscente del servizio a prendere parte al nuovo confronto concorrenziale, e ciò alla stregua del criterio della massima partecipazione -, la previsione di tale principio, tuttavia, a meno di non volerne vanificare la sua valenza, privilegia indubbiamente l'affidamento a soggetti diversi da quelli che in passato hanno svolto il servizio stesso, e ciò con l’evidente scopo di evitare la formazione di rendite di posizione e conseguire, così, un'effettiva concorrenza (che sarebbe altresì frustrata dalla posizione di vantaggio in cui si trova l’operatore uscente, a perfetta conoscenza della strutturazione del servizio da espletare): la rotazione, dunque - che nei contratti sotto soglia è la regola e non l’eccezione, si configura come strumento idoneo a perseguire l’effettività del principio di concorrenza e, per essere efficace e reale, comporta, sussistendone i presupposti (e cioè l’esistenza di diversi operatori del settore), l'esclusione dall'invito di coloro che siano risultati aggiudicatari di precedenti procedure dirette all'assegnazione di un appalto avente lo stesso oggetto di quello da aggiudicare.
È vero - prosegue il Collegio - che l’episodica, mancata applicazione del principio di rotazione non vale ex se, in linea di massima, ad inficiare gli esiti di una gara già espletata, una volta che questa si sia conclusa con l'aggiudicazione in favore di un soggetto già in precedenza affidatario del servizio e sia comprovato che la gara sia stata effettivamente competitiva, si sia svolta nel rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità e si sia conclusa con l'individuazione dell'offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante (cfr. TAR Napoli, II, 27.10.2016 n. 4981): ma nel caso in esame – e per ciò stesso non può farsi riferimento alla predetta fattispecie -
La rotazione, che nei contratti sotto soglia è la regola e non l'eccezione, si configura come strumento idoneo a perseguire l'effettività del principio di concorrenza e, per essere efficace e reale, comporta, sussistendone i presupposti (e cioè l'esistenza di diversi operatori del settore), l'esclusione dall'invito di coloro che siano risultati aggiudicatari di precedenti procedure dirette all'assegnazione di un appalto avente lo stesso oggetto di quello da aggiudicare.
Il problema è delicato anche perchè si presta al frazionamento degli affidamenti che è proibito dalla legge.
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