La Corte dei Conti ha sollevato in alcuni Comuni il problema della misura del canone di locazione per immobili comunali stabilito a favore di talune associazioni aventi finalità sociale.
In effetti una disciplina particolare per le concessioni dei
beni demaniali per finalità sociali ad enti pubblici è stata dettata dal DPR
41/2001, in base al quale gli enti locali nella determinazione dell’ammontare
del canone concessorio nei confronti di associazioni che svolgono attività di
interesse pubblico devono tener conto delle finalità sociali svolte.
La durata della concessione, di norma, non é superiore a sei anni.
Qualora l'amministrazione ne ravvisi, con determinazione motivata,
l'opportunità, in considerazione di particolari finalità perseguite dal
richiedente, la concessione può avere una durata superiore ai sei anni,
comunque non eccedente i diciannove anni. Può essere stabilito un termine superiore
a sei anni anche nell'ipotesi in cui si imponga al concessionario l'obbligo di
eseguire opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente
onerose, con contestuale indicazione del termine entro il quale tali opere
devono essere ultimate.
Ove venga riscontrata la finalità sociale dell'associazione il canone annuo viene stabilito in misura non superiore al 10 per cento del
valore determinato dall'Ufficio del territorio competente sulla base dei valori
locativi in comune commercio.
Per gli anni successivi al primo l'ammontare del
canone e' adeguato in proporzione diretta alla variazione accertata dall'ISTAT
dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatasi nell'anno precedente.
Appare ovvio che il responsabile del procedimento debba verificare annualmente, attraverso una relazione che dovrebbe essere fatta dall'associazione, l'attività svolta per fini sociali alla comunità locale.
Nel caso in cui sia venuta meno tale finalità sociale appare chiaro che non sia possibile la concessione a canone agevolato.
Del pari il canone dovrebbe essere adeguato annualmente.
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