giovedì 30 marzo 2017

LA MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEI COMUNI ENTRO LA SCADENZA DEL TERMINE

In tutti i Comuni è tempo di bilanci e ogni Consiglio comunale è chiamato ad approvare, entro la mezzanotte di oggi 31 marzo (termine prorogato con la legge 232/2016), il bilancio di previsione.
Ma cosa potrebbe avvenire se il bilancio non fosse approvato entro oggi?
Due sono le ipotesi:
a) che la Giunta non abbia predisposto una proposta;
b) che la Giunta abbia predisposto la proposta ma che il Consiglio non l'abbia ancora approvato.
Il Testo unico non prevede una forma particolare per l'approvazione da parte del Consiglio; sorge il problema se nello Statuto, l'ente nell'ambito della propria autonomia, lo abbia fatto prevedendo ad esempio una approvazione a maggioranza assoluta, il che potrebbe fa pensare anche ad una disattenzione (senz'altro grave, da parte della maggioranza), nel caso che poi il Consiglio l'abbia approvato solamente con la maggioranza dei presenti.
Nel caso di mancata approvazione del bilancio di previsione il TUEL stabilisce che il Segretario comunale debba riferire al Prefetto circa la mancata approvazione e se non è stato approvato dalla giunta il Prefetto provvede alla  nomina un Commissario ad acta affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio comunale  non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito Commissario ad acta, all'amministrazione inadempiente. Dalla data del provvedimento sostitutivo, cioè dalla nomina del Commissario, inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio, che viene perfezionata con provvedimento del Presidente della Repubblica.
E' evidente che la mancata approvazione del bilancio di previsione rappresenti un fatto grave in ogni caso e per questo il legislatore ha previsto una procedura di intervento correttivo, ma anche sanzionatorio piuttosto grave.
Pertanto, nel caso in cui la Giunta abbia adottato la proposta e il Consiglio comunale per un qualunque motivo non l'abbia approvata entro il termine (non è necessario che la proposta sia stata bocciata, può anche avvenire che sia mancato il numero legale, o che qualche membro della maggioranza non sia stato accontentato in qualcosa astenendosi o votando contro, ecc.), il Prefetto, informato dal Segretario comunale diffida con lettera tutti i consiglieri a provvedere assegnando un termine; solo dopo la scadenza di detto termine scatterà la procedura del Commissariamento e conseguentemente quella per lo scioglimento del Consiglio comunale.
Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro il termine di legge, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato, ove esistenti. Tale gestione è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

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