sabato 16 settembre 2017

IL MIUR FISSA LE REGOLE PER LA STIPULA DI MUTUI DA PARTE DEGLIENTI LOCALI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA

Il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA con decreto in data 6 giugno 2017, n. 390 ha stabilito le modalità per l'autorizzazione alle regioni alla stipula dei contratti di mutuo e agli enti locali alla stipula dei contratti di appalto e all’aggiudicazione dei lavori.
In particolare ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 177 -bis , della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzato l’utilizzo — da parte delle regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale, ai sensi dell’art. 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015 — dei contributi pluriennali di euro 9.999.999,99 annui, decorrenti dal 2016 e fino al 2044, previsti dall’art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come modificato dall’art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per le finalità, nella misura e per gli importi a ciascuna regione assegnati per effetto dei decreti richiamati in premessa.
Al fine di ottimizzare la gestione delle operazioni oggetto del citato  decreto, il perfezionamento delle stesse può avvenire mediante la stipula di un contratto di mutuo sulla base di uno schema tipo, che deve essere sottoposto al preventivo nulla osta del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI.
Entro trenta giorni dalla stipula del contratto di mutuo, l’istituto finanziatore deve notificare al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e al Ministero dell’economia e delle finanze copia conforme dei contratti di mutuo perfezionati.
Nel contratto di mutuo stipulato con l’istituto finanziatore, nel rispetto della normativa comunitaria e
nazionale in materia e, in particolare, di quanto previsto dall’art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, deve essere inserita apposita clausola che prevede l’obbligo a carico dello stesso di comunicare, al massimo entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell’economia
e delle finanze - Dipartimento del tesoro (direzione II e VI) e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato (Ispettorato generale di bilancio - Ufficio XVI) , all’ISTAT e alla Banca d’Italia, l’avvenuto perfezionamento dell’operazione finanziaria con indicazione delle informazioni di cui al prospetto allegato alla circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 24 maggio 2010, n. 2276, tenuto conto della tipologia dell’operazione finanziaria perfezionata.
MIUR DECRETO 390/2017

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