mercoledì 27 settembre 2017

COME FARE SE ARRIVA UNA CARTELLA DI PAGAMENTO PER UNA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA CHE NON ERA STATA NOTIFICATA

La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 22080 pubblicata in questi giorni ma emessa in data 23 maggio scorso, ha stabilito un principio molto importante secondo cui il contribuente che si oppone alla cartella di pagamento per violazione del codice della strada perché il verbale non gli era stato notificato ha solo 30 giorni di tempo per presentare opposizione. 
Infatti le opposizioni di tale tipo devono infatti considerate come normali ricorsi contro sanzioni amministrative: il titolo esecutivo in esame non cessa di esistere per la sola mancanza di notifica. Come ci si deve comportare ? Gli automobilisti che ricevono una cartella di pagamento per infrazione al codice della strada di cui non erano a conoscenza perché il verbale non era stato loro notificato devono quindi presentare ricorso contro l’amministrazione. 
Non è possibile in questi casi contestare il merito della pretesa tributaria, ma solo evidenziare come il titolo esecutivo sia viziato formalmente: si hanno quindi a disposizione, come accennato, 30 giorni di tempo dal momento della notifica della cartella. 
Il ricorso deve essere qualificato come una opposizione “recuperatoria” ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150/2011  e non come opposizione all'esecuzione ex art. 615 del codice di procedura civile.
La sentenza integrale la trovate qui
CASSAZIONE SENTENZA N. 22080/2017

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