La Corte Suprema di Cassazione, nell'affrontare una vertenza relativa ad un lascito testamentario finalizzato alla costituzione di fondazioni, materia questa prevista espressamente dal Codice civile all'art. 14 ha ritenuto che la fondazione è un “negozio unilaterale mediante il quale il fondatore enuncia un determinato scopo, predispone la struttura organizzativa che dovrà provvedere alla sua realizzazione, e fornisce i mezzi patrimoniali necessari al conseguimento dello scopo enunciato”.
Pertanto la Corte ha tenuto a sottolineare come l’attribuzione patrimoniale propria della fondazione non è legata allo spirito di liberalità del fondatore – come avviene invece con l’atto donativo – bensì è strettamente connessa alla realizzazione dello scopo cui la fondazione stessa è preordinata.
In definitiva la Corte ha stabilito che "L'atto pubblico costitutivo di una fondazione, ai sensi dell'art. 14 c.c., non dà luogo ad un atto di donazione, avendo esso struttura di negozio unilaterale ed autonoma causa, consistente nella destinazione di beni per lo svolgimento, in forma organizzata, dello scopo statutario. Ne consegue che l'atto costitutivo di una fondazione non rientra fra gli atti per i quali è sempre necessaria la presenza di due testimoni, agli effetti dell'art. 48, legge 16 dicembre 1913, n. 89 (nella formulazione antecedente alla sostituzione operata dalla legge n. 246 del 2005)".
La sentenza la trovate qui:
CASSAZIONE CIVILE SEZ. II N. 16409_2017
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