venerdì 22 settembre 2017

SARA' LA CORTE COSTITUZIONALE A VALUTARE LA LEGITTIMITA' DELL'APPLICAZIONE DELLO SPOIL SYSTEM AI SEGRETARI COMUNALI

L'ottimo sito dell'Associazione nazionale professionale dei segretari comunali "G.B.Vigenzi" pubblica una notizia destinata a fare epoca: il Tribunale ordinario di Brescia chiamato a decidere in merito all'applicazione dello spoil system ad un segretario comunale con una ordinanza dell'8 settembre scorso ha rimesso alla Corte Costituzionale la valutazione circa la costituzionalità delle norme sullo spoil system in quanto ha ritenuto: 
a) per ricoprire tale incarico non è necessaria la personale adesione agli orientamenti politici di chi l’abbia nominato ( ved. Sentenza Corte Costituzionale n. 304\2010 e 34 del 2010) . Infatti si tratta di nomina discrezionale del sindaco che, tuttavia, è ben delimitata dalla necessità di attingere ad un Albo ( comma 1 art.99 D.Lgs.267\2000) e quindi fra soggetti che hanno dimostrato di avere le competenze tecniche professionali necessarie superando un concorso pubblico;
b) l’incarico non prevede una stretta collaborazione al processo di formazione dell’indirizzo politico dell’ente;
c) il segretario è una figura tecnico-professionale i cui compiti sono specificatamente enucleati dalla legge in chiave di supporto (di natura tecnica) e collaborazione agli atti emanati\ emanandi dagli organi di governo del Comune , in funzione di verifica del parametro di conformità dell’azione dell’ente locale alla legge nonché in particolare al rispetto dei vincoli, anche finanziari, da questa disposti all’operato del Comune. Per quanto concerne la natura della collaborazione che il Segretario è chiamato a fornire all’organo politico, la stessa è per legge limitata alle funzioni "consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta" ed alla " verbalizzazione" delle riunioni consigliari e di giunta ( ved art.97 lettera a D.Lgs.267\2000). In considerazione quindi della sua titolarità di funzioni di natura tecnico professionale, gestionale e consultiva e della sua posizione di garante del rispetto delle leggi e della regolarità dei procedimenti, non pare alla sottoscritta che il Segretario comunale rientri nelle figure alle quali, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in materia ( ved da ultimo sentenza n.20 del 2016), possano applicarsi meccanismi di decadenza automatica senza violare i principi di cui all’art.97 C.
Pertanto il giudice di Brescia ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata per violazione dell'art. 97 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99 comma 3 del D.lgs 267/2000 nella parte in cui prevede che il neo Sindaco possa nominare un nuovo segretario comunale non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dal suo insediamento.
E' appena il caso di aggiungere che le funzioni di controllo via via assegnate al Segretario Comunale dalle nuove disposizioni di legge del settore ( segnatamente dalla legge n. 109\12 in tema di prevenzione e repressione della corruzione) e del suo ruolo generale di garante della conformità legale, statutaria e regolamentare degli atti dell’ente sembrano confliggere con il principio secondo cui  che il soggetto deputato a tali  ruoli possa essere nominato dal soggetto politico i cui atti egli è chiamato a vagliare e venga posto, altresì, alle sue dipendenze funzionali.
Ma allora come deve fare un Sindaco? Secondo me la strada maestra resta quella della valutazione negativa come per tutti i dirigenti e come forse avrebbe dovuto scrivere il Governo nelle norme sulla riforma della P.A. emante di recente.
Qui trovate il provvedimento:

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