giovedì 14 settembre 2017

LA REVISIONE DEI PREZZI NELLE OPERE PUBBLICHE

La revisione prezzi nelle opere pubbliche rappresenta uno dei problemi più delicati per ogni amministrazione pubblica e spesso è fonte di vertenze giudiziarie.
L’art. 1664 del Codice civile prevede che, se per effetto di «…circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al 10% del complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il 10%. Se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendono notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore questi ha diritto a un equo compenso»
Il nuovo Codice di contratti all'art. 106 prevede che i contratti di appalto possono essere modificati se nei documenti di gara iniziali sono state comprese clausole di revisione dei prezzi che devono essere chiare, precise e inequivocabili. Tali clausole devono fissare la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. 
Il TAR Campania - Napoli, Sez. II, con la sentenza n. 4204 del 30 agosto 2017, si è pronunciato sulla legittimità o meno della clausola di un bando che esclude la possibilità della revisione dei prezzi, nonché sul giudice competente a decidere sulla questione in oggetto.
Il collegio di Napoli si è espresso così: "La disposizione, inizialmente dettata dall'art. 6 comma 4, l. 24 dicembre 1993 n. 537 e successivamente recepita dall'art. 115, d.lg. 12 aprile 2006, n. 163, secondo la quale tutti i contratti d'appalto ad esecuzione periodica o continuativa, stipulati con la Pubblica amministrazione, devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi, è norma imperativa destinata, come tale, ad operare anche in assenza di specifica previsione tra le parti ovvero in presenza di previsioni contrastanti, con la conseguenza che le disposizioni negoziali contrastanti con tale disposizione legislativa non solo sono colpite dalla nullità ex art. 1419 cc, ma sostituite de iure, ex art. 1339 c.c., dalla disciplina imperativa di legge” (Consiglio di Stato, sez. V, 21/07/2015, n. 3594).
Per quanto concerne, invece, le questioni attinenti alla giurisdizione, il TAR ha ribadito che ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. e) n. 2, c.p.a., rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia inerente alla revisione dei prezzi in un contratto qualificabile come appalto pubblico di servizi.
Viene così superata la precedente distinzione in base alla quale erano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al quantum della revisione prezzi e al giudice amministrativo quelle relative all'an debeatur.
Una trattazione della materia è contenuta nel mio volume "Utopia di un Comune... e come realizzarla"

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