martedì 12 settembre 2017

ENTRO IL 30 SETTEMBRE I COMUNI DEVONO PROCEDERE ALLA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

Com'è noto il 30 settembre scade il termine per la revisione straordinaria delle società partecipate dai Comuni.
Con una nota a firma congiunta in data 12 settembre,al fine di fugare qualunque dubbio interpretativo in merito alle possibili conseguenze derivanti dalla mancata adozione dei piani di revisione straordinaria delle partecipazioni Anci e Utilitalia, – pur raccomandando il rispetto di tale termine normativo - hanno ritenuto tuttavia necessario chiarire quanto segue.
Il D.Lgs. 175/2016, come modificato ad opera del D.Lgs. 100/2017, prescrive alle amministrazioni pubbliche due revisioni: una periodica (art. 20) e una straordinaria (art. 24).
In ordine cronologico, la revisione straordinaria dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 2017 (art. 24, comma 1), mentre quella periodica andrà condotta entro il 31 dicembre di ogni anno (art. 20, comma 3), con inizio “a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017” (art. 26, comma 11).
I criteri che dovranno informare le due revisioni citate, così come la disciplina delle stesse, per molti versi si sovrappongono: non, però, con riferimento alle conseguenze derivanti dalla mancata adozione dell’una o dell’altra.
Infatti, l’articolo 20, al comma 7, testualmente prevede che “La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.”.
Pertanto, nel caso gli enti locali non procedano nei termini ad adottare il piano di razionalizzazione periodica (commi 1, 2 e 3 dell’articolo 20), o la relazione sull’attuazione del suddetto piano (comma 4, art. 20), incorreranno nelle citate sanzioni amministrative, nonché nelle conseguenze prescritte dal richiamato articolo 24, comma 5.
Per quanto concerne, invece, la mancata adozione dei piani di revisione straordinaria, l’unico riferimento normativo che, allo stato attuale, ne disciplina le conseguenze è il citato articolo 24, comma 5, che testualmente recita “In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile”. Il comma prende, quindi, in considerazione due diverse inadempienze:
-la mancata adozione dell’atto ricognitivo (entro il 30 settembre p.v.), cui consegue solo l’inibizione del socio pubblico dall’esercizio dei diritti sociali nei confronti delle singole società;
- la mancata alienazione delle partecipazioni entro un anno dalla conclusione della ricognizione, cui deriva la liquidazione in denaro della partecipazione non alienata, secondo i criteri ed il procedimento di cui al codice civile.
In nessun altro punto del testo unico, né all’interno dell’articolo 24 né in altre disposizioni, si ricollega la sanzione amministrativa di cui all’articolo 20, comma 7, alla mancata adozione dei piani di cui all’articolo 24. L’applicazione della sanzione, pertanto, non potrà che essere di strettissima interpretazione, in ossequio ai principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia, di cui all’art. 1 della legge n. 689 del 1981.
Per quanto concerne, infine, l’impossibilità per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali – come previsto dal comma 5 dell’articolo 24 – si ritiene che detta “moratoria” sia strettamente riconnessa alla reale adozione dell’atto ricognitivo e si interrompa, pertanto, al momento in cui la pubblica amministrazione abbia adempiuto all’obbligo ricognitivo".

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