L’Autorità Nazionale anti corruzione, con la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, ha adottato Linee guida volte a orientare società e gli altri enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici nell’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012.
Con il provvedimento citato, oltre a fornire specifiche indicazioni in merito alle misure organizzative da adottare, l’Autorità ha proceduto alla ricostruzione del quadro normativo e offerto orientamenti interpretativi di carattere generale sull’ambito soggettivo di applicazione con riferimento a:
società in controllo pubblico, in relazione alla nozione di controllo prevista dall’art. 2359, in particolare dal co. 1, n. 1) e 2), del codice civile, ossia al fatto che la pubblica amministrazione disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (art. 2359, co. 1, n. 1), ovvero di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante nell’assemblea ordinaria (art. 2359, co. 1, n. 2); è stato specificato che tra le società in controllo pubblico rientrano anche le società in house e quelle in cui il controllo è esercitato da una pluralità di amministrazioni congiuntamente;
società a partecipazione pubblica non di controllo, chiarendo che rientrano in tale categoria le società definite dall’art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013 come a partecipazione pubblica non maggioritaria, ossia quelle in cui le amministrazioni detengono una partecipazione non idonea a determinare una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359, co. 1, numeri 1 e 2, del codice civile;
altri enti di diritto privato in controllo pubblico, facendo riferimento all’art. 1, co. 2, lettera c), del d.lgs. n. 39/2013 e all’art. 11, comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 33/2013, ove è previsto che per «enti di diritto privato in controllo pubblico» si intendono « gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi». La determinazione, cui si rinvia per l’approfondimento, data la complessità del fenomeno ha fornito alcuni indici per l’individuazione di tali enti da cui, complessivamente, deve risultare l’esercizio, da parte delle p.a. controllanti, di un potere di ingerenza sull’attività con carattere di continuità ovvero un’influenza dominante sulle decisioni dell’ente.;
altri enti di diritto privato partecipati, precisando che rientrano nella categoria gli enti di natura privatistica, diversi dalle società, partecipati da pubbliche amministrazioni, che hanno rilievo pubblico in quanto deputati a svolgere attività amministrative ovvero attività d’interesse generale ma le cui decisioni e le cui attività non risultano soggette al controllo di p.a. come nelle ipotesi di cui al punto precedente;
enti pubblici economici, specificando che tali enti sono da subito stati inclusi dal Piano Nazionale Anticorruzione tra i soggetti cui applicare le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza della legge n. 190 del 2012; da ultimo, a ulteriore conferma, è intervenuta la modifica dell’art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013 che, al co. 2, lett. a), si riferisce agli «enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati», tra cui rientrano gli enti pubblici economici, come ha precisato l’Autorità con la delibera n. 144 del 2014.
Considerate le novità introdotte, nella citata determinazione n. 8/2015 è stato, altresì, previsto un regime transitorio onde consentire il graduale adeguamento da parte delle società e degli enti considerati. Al riguardo, si segnala che il Consiglio nell’adunanza del 25 novembre 2015 ha disposto il differimento al 15 gennaio 2016 del termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della relazione del RPC, stabilito dall’art.1, comma 14, della legge n. 190 del 2012.
L’approssimarsi della conclusione della fase transitoria, suggerisce, quindi, di richiamare l’attenzione sulle prossime scadenze di seguito sintetizzate:
- le società e gli enti in controllo pubblico e gli enti pubblici economici, qualora non l’abbiano già fatto, debbono nominare tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione;
- il RPC deve predisporre entro il 15 gennaio 2016 una relazione recante i risultati dell’attività di prevenzione svolta sulla base di quanto già previsto dal PNA e dando conto delle misure già adottate in attuazione delle Linee guida;
- il completo adeguamento alle Linee guida, con l’adozione di misure di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione, dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2016;
- le società e gli enti destinatari delle Linee guida debbono adeguare tempestivamente i propri siti web con i dati e le informazioni da pubblicare, tenuto conto che le disposizioni in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 si applicano a tali soggetti già in virtù di quanto previsto dall’art. 24 bis del d.l. n. 90/2014.
È compito delle amministrazioni che vigilano, partecipano e controllano gli enti di diritto privato e gli enti pubblici economici promuovere l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte degli enti stessi.
Per le società e gli altri enti diritto privati partecipati, le amministrazioni promuovono, tempestivamente e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, la stipula dei protocolli di legalità, ove è indicata la cadenza temporale delle misure da adottare negli enti.
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