domenica 13 dicembre 2015

COMUNI: MANCATO RIEQUILIBRIO DEL BILANCIO E SUE CONSEGUENZE

La legge 20 aprile 2012 n.1, recante l’introduzione del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale ha modificato, tra l’altro, l’art. 81 della Costituzione che ora stabilisce che lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio nonché i criteri volti ad assicurare l’equilibrio delle pubbliche amministrazioni.
In base a questo principio è stato modificato conseguentemente il TUEL prevedendo che il bilancio di previsione dei Comuni sia deliberato in pareggio finanziario (comma 6 dell’art. 162); ulteriori disposizioni sono contenute nel D.lgs 118/201 e nel D.lgs 126/2014. 
L’art. 175 comma 8 stabilisce inoltre che mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno(per quest’anno era ancora ammesso il vecchio termine del 30 novembre grazie all'art. 9-ter), si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.
Il finanziamento delle maggiori spese deve essere assicurato in maniera precisa (maggiori entrate quali? O risparmi individuati con precisione) il che spesso non appare da nessuna parte.
A sua volta l’art. 193 stabilisce le procedure per la salvaguardia degli equilibri di bilancio prevedendo al 4° comma che la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo (lo scioglimento del Consiglio).
Ma questi sono amministratori?

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