Ai sensi della delega affidata al governo con l’art. 1, comma 1, lett. m), della l. 17 aprile 2014, n. 67 in materia di pene detentive non carcerarie e di depenalizzazione, è stato emanato il D.lgs 28/2015 con il quale è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico un nuovo istituto giuridico consistente nella non punibilità per particolare tenuità dell'offesa. Questa normativa si applica a tutti quei reati per i quali il codice penale prevede la pena detentiva non superiore a cinque anni o la sola pena pecuniaria. Molto delicata è la questione della valutazione circa la particolare tenuità che anche se appare chiara l'esclusione in molti casi ( condotta caratterizzata da crudeltà, motivi abietti o futili, in danno di animali, con sevizie o nei confronti di persona con minorate possibilità di difesa o quando le conseguenze procurate dall’offensore siano di particolare gravità), si può prestare a valutazioni discrezionali da parte del Giudice di Pace al quale è affidata la competenza a decidere.
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